Danni da intelligenza artificiale: accesso alla prova e presunzione del nesso causale

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Con il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026 ed efficace dal 30 settembre 2026, il legislatore ha attuato la delega ricevuta, introducendo, tra l’altro, una disciplina processuale specifica per le azioni di risarcimento dei danni cagionati dall’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

Sul piano processualcivilistico, il nucleo più interessante è contenuto negli artt. 17 e 18. Le due disposizioni non introducono un nuovo titolo di responsabilità, ma intervengono sul terreno sul quale il contenzioso da IA presenta probabilmente le maggiori difficoltà: la prova. Lo fanno, però, secondo tecniche diverse. L’art. 17 incide sull’accesso alla fonte di prova; l’art. 18 sul rischio della mancata prova del nesso causale. La loro lettura congiunta restituisce una precisa sequenza processuale.

L’art. 17 prende le mosse dall’asimmetria informativa che normalmente separa il danneggiato dal soggetto che sviluppa, fornisce, immette sul mercato o addestra sistema. Chi subisce il danno può conoscere l’output e i suoi effetti, ma non necessariamente i dati necessari a ricostruire il funzionamento del sistema. È espressamente in funzione del superamento di questa asimmetria che i lavori parlamentari descrivono il nuovo ordine di esibizione.

La norma consente quindi al giudice, su istanza del danneggiato, di ordinare alla controparte o al terzo l’esibizione degli elementi di prova “specificamente pertinenti” relativi al funzionamento del sistema. Tra essi rientrano i principali documenti ed informazioni previsti dall’AI Act (Reg. UE 2024/1689), quali i registri dei log, la documentazione sul sistema di gestione dei rischi, quella tecnica e le informazioni relative ai parametri e modalità di supervisione umana.

Il meccanismo è più incisivo dell’ordinaria dinamica acquisitiva, ma non introduce una discovery indiscriminata. L’istante deve presentare fatti ed elementi idonei a rendere “verosimile” la fondatezza della domanda, anche con riguardo al collegamento tra l’output del sistema e il danno lamentato; l’ordine deve inoltre essere necessario e proporzionato. La verosimiglianza assume così la funzione di soglia di accesso alla prova: non è prova piena del fatto da dimostrare, ma neppure semplice allegazione.

Ma quale è l’equilibrio corretto: il danneggiato, già ai fini dell’esibizione, deve portare prove conoscibili soltanto attraverso la documentazione detenuta dalla controparte (rischio di “circolarità” della prova) o l’ordine è uno strumento meramente esplorativo. Il punto di equilibrio sembra allora doversi ricercare nella combinazione tra verosimiglianza della domanda, specifica pertinenza degli elementi richiesti e proporzionalità dell’ordine.

Ancora più significativa è la disciplina dell’inottemperanza all’ordine di esibizione: il giudice può desumere dal mancato adempimento argomenti di prova (regola generale ai sensi dell’art. 116 c.p.c.); tuttavia, se l’omissione riguarda l’esibizione della documentazione tecnica specificamente indicata dalla norma (registri e documentazione relativa alle modalità di supervisione umana ) il giudice, “valutato ogni altro elemento di prova, ritiene come ammessi i fatti allegati dall’istante”.

Non sembra trattarsi di confessione, mancando una dichiarazione della parte sul fatto sfavorevole; né la previsione appare riducibile al tradizionale comportamento processuale valutabile ex art. 116 c.p.c., che il legislatore disciplina separatamente. Si tratta di una specifica conseguenza probatoria collegata alla mancata cooperazione della parte che detiene la fonte di prova.

Su questo primo livello, legato alla prova della violazione regolamentare, si innesta l’art. 18. Per le sole controversie nelle quali il danno è ricondotto “alla violazione di uno o più obblighi dell’AI Act, il nesso di causalità tra la violazione e il danno è presunto, salvo prova contraria”. I lavori preparatori precisano che l’inversione riguarda il nesso causale e non si estende né alla violazione dell’obbligo né alla colpa, che restano oggetto di prova da parte dell’attore.

Non si assiste, dunque, a una generale redistribuzione dell’onere della prova nella responsabilità da IA. La regola dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova viene modificata con riferimento a un segmento determinato della fattispecie: una volta integrati i presupposti della presunzione (violazione degli obblighi di conformità all’AI Act), il danneggiato è dispensato dalla prova del rapporto causale tra violazione e danno e spetta al convenuto fornire la prova contraria, sempre che il danno derivi dalla violazione degli obblighi dell’AI Act

Il legislatore interviene, quindi, in due momenti diversi della fattispecie probatoria: prima rende accessibile una fonte altrimenti collocata nella sfera informativa avversaria; poi rialloca il rischio dell’incertezza sulla causalità del danno, sicuramente uno degli elementi più difficili da ricostruire nei sistemi caratterizzati da elevata complessità tecnica.

La portata della nuova disciplina dipenderà, pertanto, da due questioni che la giurisprudenza sarà chiamata a precisare: quanto debba essere consistente la “verosimiglianza” richiesta per accedere alla prova e quali fatti debbano essere dimostrati affinché operi la presunzione dell’art. 18.

 

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A cura di Fabrizio Filì e Carlo Favaro

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