Dal 15 settembre 2026 le imprese del comparto biologico possono chiedere al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste l’autorizzazione a usare il Marchio Biologico Italiano.
Il marchio è stato istituito dalla legge quadro sul biologico[1]; nel rinviare la disciplina attuativa a un decreto ministeriale, la normativa ha stabilito l’uso congiunto del segno nazionale con lo strumento già previsto dalla normativa comunitaria, il logo di produzione biologica dell’UE[2]. Il decreto attuativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 2026[3], definisce il segno grafico, adotta il regolamento d’uso, disciplina la procedura di accesso, le modalità di utilizzo in etichetta e i controlli.
Il segno è costituito dall’intreccio di tre foglie nei colori verde, bianco e rosso e reca la dicitura “Biologico italiano”. Il marchio è di proprietà esclusiva del Ministero dell’Agricoltura.
Finalità
Lo scopo dichiarato è rendere riconoscibile al consumatore la combinazione di due requisiti: il metodo di produzione biologico e l’origine nazionale della materia prima. Il legislatore ha scelto di rafforzare la valorizzazione delle produzioni italiane e migliorare la trasparenza verso il consumatore, senza introdurre un sistema di certificazione alternativo a quello già previsto dall’Unione Europea. Il marchio aggiunge un’informazione sull’origine a una certificazione che resta interamente europea.
Requisiti e modalità di richiesta
Sul piano soggettivo, il marchio può essere usato dagli operatori biologici con sede legale e produttiva nel territorio dell’Unione Europea, che siano regolarmente certificati e iscritti nell’elenco nazionale degli operatori biologici. L’apertura agli operatori di altri Stati membri è coerente con i principi di libera circolazione. Il requisito determinante è infatti l’origine della materia prima, non la nazionalità dell’impresa.
Sul piano oggettivo, i prodotti devono essere contrassegnati con la dicitura “Agricoltura Italia” o “Acquacoltura Italia”. In concreto, il requisito della materia prima “100% italiana” dovrà probabilmente essere letto alla luce delle norme comunitarie sull’indicazione d’origine: tali regole ammettono, entro limiti ristretti, una tolleranza per ingredienti presenti in quantità ridotte.
La procedura è telematica, volontaria e gratuita. La comunicazione si presenta tramite il servizio dedicato nel SIB (Sistema Informativo Biologico), all’interno del portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale). Il procedimento si chiude per silenzio-assenso: trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, in assenza di un diniego notificato dal Ministero, l’operatore è autorizzato all’utilizzo del Marchio.
Coordinamento con altri istituti
Normativa europea sul biologico. Il marchio nazionale ha natura dichiaratamente accessoria rispetto al logo UE. In etichetta, il marchio biologico italiano potrà essere apposto esclusivamente in aggiunta al logo di produzione biologica dell’Unione europea. Inoltre, non può in alcun caso sostituire, sovrapporsi o limitare la visibilità del logo biologico dell’UE, pur potendo essere posizionato nello stesso campo visivo. Per l’uso improprio trovano applicazione le sanzioni previste dal d.lgs. n. 148/2023, disciplinante il sistema nazionale dei controlli nel settore biologico.
Pratiche vietate in materia di c.d. greenwashing. L’avvio del marchio è quasi contestuale all’applicazione del D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che ha recepito la Direttiva (UE) 2024/825 (“Empowering Consumers for the Green Transition“) modificando il Codice del Consumo. Le nuove regole si applicano dal 27 settembre 2026. Tra le pratiche vietate figura l’uso di etichette o marchi di sostenibilità ambientali non basati su sistemi di certificazione o non istituiti da autorità pubbliche. Il Marchio Biologico Italiano, in quanto segno pubblico di titolarità ministeriale e ancorato alla certificazione UE, qualifica una modalità di promozione della filiera biologica conforme alla normativa consumeristica[4]. Resta però fermo il divieto di asserzioni ambientali generiche e di estensioni indebite. Il marchio attesta metodo biologico e origine, non una generica superiorità ambientale del prodotto o dell’impresa, e la comunicazione commerciale che lo accompagna dovrà rispettare tale perimetro.
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Note:
[1] Legge 9 marzo 2022, n. 23.
[2] Previsto dal Regolamento (UE) 2018/848.
[3] D.M. n. 251972 del 26 maggio 2026.
[4] Il segno può anzi rappresentare un’alternativa affidabile ai loghi privati o autodichiarati del tipo “bio italiano”, la cui sostenibilità diventa più incerta con il nuovo regime.
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View all postsAlessandro è Senior Counsel del dipartimento Proprietà Intellettuale. Ha una significativa esperienza nel diritto industriale e delle nuove tecnologie.