Una delle novità introdotte la scorsa estate dal D. Lgs. n. 148/2026 (cosiddetto Decreto Omnibus) riguarda la decadenza dell’azione accertatrice su ammortamenti e spese relative a più esercizi. Superando precedenti penalizzanti indirizzi di prassi e giurisprudenza (SS.UU. n. 8500/2021), la nuova norma stabilisce che il termine di accertamento decorre esclusivamente dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la prima quota del componente negativo è stata dedotta.
Cosa significa per l’impresa?
Il Fisco non potrà più contestare il fatto generatore del costo a distanza di decenni da un acquisto, anche quando la relativa documentazione è stata legittimamente distrutta. Nei periodi d’imposta successivi, l’ufficio potrà unicamente verificare l’esattezza matematica della quota di competenza o che il bene non sia stato nel frattempo dismesso.
La novità si applicherà ai beni acquistati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027. Restano fuori dalla nuova regola i componenti negativi relativi a operazioni inesistenti.
Quali le principali conseguenze in sede di eventuale contenzioso col Fisco?
Se il Fisco non contesta il costo nel primo anno utile, il presupposto si cristallizza. Di conseguenza, non potranno essere emessi avvisi di accertamento negli anni successivi basati sull’inerenza o sulla congruità del costo originario. Eventuali atti notificati oltre tale termine saranno considerati illegittimi per decadenza del potere accertativo, offrendo al contribuente un motivo di ricorso preliminare e assorbente.
Anche sul versante dell’onere della prova si registrano vantaggi per il contribuente. Questi non rischierà più di perdere la causa solo perché l’accertamento è avvenuto a distanza di molti anni, quando la documentazione di supporto è stata eliminata, essendo trascorso il periodo di conservazione obbligatoria. L’onere della prova documentale sul fatto generatore si esaurisce dunque nel primo quinquennio dall’avvio dell’ammortamento.
Quali invece le criticità?
La norma esclude espressamente le operazioni inesistenti dal nuovo regime di favore. La ratio dell’esclusione è comprensibile ma questo dettaglio rischia di diventare il principale terreno di scontro nei giudizi futuri. È prevedibile, infatti, che il Fisco, per superare il problema della decadenza in caso di controlli tardivi, provi a riqualificare le contestazioni di inerenza o sovrafatturazione come operazioni inesistenti. Spetterà ai giudici vigilare per evitare che questa eccezione diventi uno strumento per eludere la ratio della legge.
Anche la scelta di applicare questa novità ai beni acquistati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 pare destinata a generare problemi. Anzitutto perché gli effetti favorevoli concreti della modifica cominceranno a vedersi solo a distanza di parecchi anni. Inoltre, perché creerà inevitabilmente un doppio binario. Per i beni acquistati precedentemente rimarrà in piedi il vecchio (e penalizzante) orientamento giurisprudenziale. Le aziende, pertanto, fino a quando la modifica non entrerà a regime, saranno costrette a seguire un doppio binario anche nella gestione della documentazione relativa agli acquisti, per poter far fronte ai possibili futuri controlli.
In contenzioso, infine, stante la difficoltà ad invocare la natura interpretativa della nuova norma e, dunque, la sua efficacia retroattiva, occorrerà rifarsi ai principi di ragionevolezza e proporzionalità per provare a scardinare il precedente orientamento del Fisco sul tema, ormai divenuto anacronistico.
-
View all postsGiuseppe è Senior Counsel di WST, specializzato nel settore del contenzioso doganale, sia in ambito fiscale che penale.