La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, del 2.10.2026, n. 26077, ha escluso l’effetto liberatorio di un certificato negativo dei carichi pendenti ai sensi dell’art. 14 co. 3 D. Lgs. 18.12.1997 n. 472 rilasciato circa quattro mesi prima della cessione in quanto: (i) il certificato negativo può liberare l’acquirente d’azienda dai debiti tributari del cedente soltanto se è idoneo a rappresentare la situazione alla data del trasferimento; (ii) le parti avevano contrattualmente previsto la richiesta di un ulteriore certificato successivamente alla cessione al quale risultava pertanto collegato l’effetto liberatorio.
Il caso
Nell’ambito della cessione d’azienda perfezionata con atto del 10.07.2020, il cedente ha richiesto, in data 26.02.2020, il certificato di cui all’art. 14 co. 3 del D. Lgs. n. 472/1997, il cui esito, comunicato dall’Agenzia delle Entrate a marzo 2020, non ha evidenziato la sussistenza di carichi pendenti.
Con l’atto di cessione, il cedente si è altresì impegnato a richiedere, entro due giorni dalla stipula, un ulteriore certificato ai sensi del citato art. 14, successivamente rilasciato dall’Agenzia delle Entrate in data 13.08.2020, dal quale risultava l’esistenza di un accertamento relativo al periodo d’imposta 2018 a carico del cedente, notificato soltanto successivamente alla vendita dell’azienda.
L’agente della riscossione ha quindi notificato al cessionario, quale coobbligato solidale, un avviso di presa in carico. L’acquirente ha impugnato l’atto sostenendo di non essere responsabile in forza dell’efficacia liberatoria del primo certificato, e ha ottenuto esito favorevole in entrambi i gradi di merito. Avverso la sentenza di secondo grado, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo, tra l’altro, che il primo certificato non potesse spiegare efficacia liberatoria nei confronti della cessionaria, in quanto rilasciato in un momento eccessivamente antecedente rispetto alla cessione dell’azienda e richiesto dal cedente anziché dal cessionario.
La decisione
La Corte ha accolto il motivo del ricorso relativo all’art. 14 dell’Agenzia cassando la sentenza con rinvio ai giudici di secondo grado. La motivazione si articola nei seguenti passaggi:
(i) la certificazione prevista dall’art. 14 co. 3 D. Lgs. n. 472 del 1997 assolve alla funzione di cristallizzare “alla data del trasferimento” il debito di cui è chiamato a rispondere il cessionario nei limiti di quanto evidenziato in tale certificazione, con efficacia liberatoria del cessionario nell’ipotesi in cui quest’ultima sia negativa o non sia rilasciata entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta;
(ii) il certificato negativo non preclude l’accertamento successivo nei confronti del cedente ma lo rende inopponibile al cessionario, salvo che la cessione sia avvenuta in frode dei crediti tributari;
(iii) le parti avevano configurato, mediante il contratto, una “fattispecie a formazione progressiva” che collegava l’effetto liberatorio al secondo certificato, emesso dopo la cessione, privando così di efficacia quello precedente.
Conclusioni
L’ordinanza interessa le operazioni di acquisto e di conferimento di aziende o rami d’azienda. Nella loro strutturazione conviene presidiare quattro aspetti.
- Tempistica della richiesta. La richiesta va pianificata in modo che il certificato, o il decorso dei 40 giorni, intervenga il più vicino possibile al closing. Il cessionario, infatti, non può ritenersi esonerato da responsabilità con riferimento al periodo intercorrente tra la data di rilascio del certificato (o, in caso di mancato rilascio, dalla data in cui è inutilmente scaduto il predetto termine di 40 giorni dalla richiesta) e la data in cui avviene il trasferimento dell’azienda. Nelle operazioni caratterizzate da signing e closing differiti, sarà pertanto opportuno prevedere il rilascio di un certificato negativo, ovvero l’inutile decorso del termine di 40 giorni, quale condizione sospensiva del closing.
- Legittimazione alla richiesta. È opportuno che il certificato ex 14 sia richiesto all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente da parte del cessionario, quale “parte interessata“, e non quindi da parte del cedente. Nell’ordinanza in commento la Cassazione non prende posizione espressa sul punto, pur avendo riconosciuto rilievo a un certificato richiesto dalla cedente d’intesa con la cessionaria. Nel senso indicato vanno tuttavia la prassi amministrativa, che subordina il rilascio all’istanza del cessionario con il consenso scritto del cedente, e l’eccezione sollevata dall’Agenzia nel giudizio citato.
- Drafting del contratto. Andrebbero evitate previsioni che collegano l’effetto liberatorio a un certificato da richiedere dopo la stipula. Eventuali verifiche successive, c.d. “bring-down”, dovrebbero essere espressamente finalizzate ai soli meccanismi contrattuali di aggiustamento del prezzo o di indennizzo.
- Protezione residua. Restano opportune garanzie fiscali specifiche e meccanismi di price retention, in quanto il certificato: (i) copre le sole contestazioni risultanti agli uffici dell’Amministrazione finanziaria che lo rilasciano nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, (ii) non opera in caso di cessione in frode dei crediti tributari, (iii) non copre i debiti di natura non tributaria.
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A cura del Team Tax M&A, Tax Due Diligence