E-commerce: dal 1° novembre 2026 la Union Handling Fee di 2 euro

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La riforma del Codice doganale UE e le decorrenze

Il regolamento (UE) 2026/2108, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 settembre 2026, istituisce il nuovo Codice doganale dell’Unione (NCDU), destinato a sostituire la disciplina contenuta nel regolamento (UE) n. 952/2013. Tra le principali novità figurano l’istituzione dell’Autorità doganale dell’UE (EUCA), la progressiva introduzione di un centro doganale digitale europeo (customs data hub) e nuove disposizioni in materia di commercio elettronico.

La riforma prevede un’applicazione graduale delle disposizioni: il regolamento, entrato in vigore il 20 settembre 2026, troverà applicazione generale dal 21 settembre 2027, fatte salve specifiche deroghe. Già dalla data di entrata in vigore sono applicabili alcune definizioni relative alle vendite a distanza, al regime IOSS, alle spedizioni e agli articoli, nonché specifiche disposizioni sulla tassa di gestione doganale, sull’individuazione del dichiarante e sull’avvio delle attività preparatorie per l’istituzione dell’Autorità doganale europea e la realizzazione del centro doganale digitale. Dal 1° luglio 2028 troveranno invece applicazione ulteriori disposizioni relative alle vendite a distanza, tra cui quelle riguardanti i depositi doganali dedicati e l’utilizzo del centro doganale digitale per le relative operazioni.

La nuova Union Handling Fee

In tale contesto si inserisce l’introduzione della Union Handling Fee (UHF), una nuova tassa di gestione prevista dall’articolo 20 del NCDU sulle importazioni di beni oggetto di vendite a distanza. La misura è finalizzata a coprire i costi sostenuti dalle autorità doganali per la gestione delle richieste di immissione in libera pratica, con particolare riferimento alla verifica dei dati, all’analisi dei rischi, ai controlli e alle relative infrastrutture.

L’importo della UHF è stato determinato dal regolamento delegato (UE) 2026/2152, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 ottobre 2026, che ha fissato la tassa in 2 euro per articolo, indipendentemente dal valore della merce, con applicazione a decorrere dal 1° novembre 2026. A differenza del dazio temporaneo di 3 euro, la UHF costituisce una tassa di gestione di carattere permanente, per la quale non è prevista una scadenza.

Il rapporto con il dazio temporaneo di 3 euro

La nuova tassa si affianca al dazio temporaneo di 3 euro per articolo introdotto dal regolamento (UE) 2026/382, che ha eliminato la franchigia daziaria per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Applicabile dal 1° luglio 2026, il dazio riguarda, alle condizioni previste dalla normativa, le importazioni effettuate nell’ambito del regime IOSS e le merci contenute nelle spedizioni postali, ed è destinato a operare fino al 1° luglio 2028, salvo eventuali proroghe.

Le due misure, pur avendo natura e presupposti differenti, possono applicarsi cumulativamente. Pertanto, quando ricorrono le condizioni per l’applicazione del dazio temporaneo, quest’ultimo si aggiunge alla UHF, determinando un prelievo complessivo di 5 euro per articolo, oltre all’eventuale IVA dovuta. Per le spedizioni di valore superiore a 150 euro, invece, la UHF si aggiunge agli eventuali dazi doganali ordinari.

Regole operative: debitori, dichiarazioni e identificativi

Con l’avviso del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le prime indicazioni operative in vista dell’applicazione della UHF dal 1° novembre 2026, illustrando le modalità di gestione della nuova tassa e i relativi adempimenti dichiarativi.

La UHF è dovuta dal debitore dell’obbligazione doganale all’importazione o, qualora questa non sorga, dal soggetto che ne sarebbe stato debitore. Per le vendite a distanza, il debitore principale della UHF è il dichiarante doganale, individuato secondo un ordine gerarchico che comprende il titolare del regime IOSS (o il suo rappresentante), il soggetto che si avvale degli Special Arrangements (o il suo rappresentante) e, in via residuale, il rappresentante doganale indiretto dell’importatore.

Per identificare e contabilizzare univocamente la UHF nei sistemi contabili e informatici delle dogane degli Stati membri, è stato introdotto il nuovo codice F00, da utilizzare nel campo “Tax Type” delle dichiarazioni doganali.

È inoltre previsto l’obbligo di comunicare specifici identificativi di prodotto (Product Identifiers – PID), finalizzati a migliorare l’identificazione delle merci e a rafforzare l’analisi dei rischi e i controlli doganali.

Trattamento IVA e resi

Anche ai fini IVA, l’applicazione della UHF presenta implicazioni differenti a seconda del regime utilizzato.

Nel caso delle importazioni effettuate tramite IOSS, esenti da IVA all’importazione, la tassa concorre alla base imponibile della vendita qualora sia addebitata al consumatore al momento dell’acquisto, con conseguente assoggettamento a IVA nell’ambito del regime IOSS.

Per le importazioni effettuate mediante gli Special Arrangements o la procedura ordinaria, invece, la UHF è inclusa nella base imponibile dell’IVA all’importazione.

In caso di restituzione della merce, la UHF non è rimborsabile, mentre nei regimi che prevedono il pagamento dell’IVA all’importazione è ammesso il rimborso dell’IVA applicata alla tassa, nell’ambito del rimborso complessivo dell’IVA versata all’importazione.

 

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A cura del Team IVA & Dogane


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