Reati da intelligenza artificiale e parametri di diligenza dell’AI Act

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L’intelligenza artificiale ha guadagnato un proprio spazio nel Codice penale: dal 30 settembre 2026 è in vigore il D.lgs. n. 160/2026, norma che  ha introdotto un nuovo reato (art. 437-bis c.p.) e, sul fronte della responsabilità degli enti, ha integrato il D.lgs. n. 231/2001 con l’art. 25-vicies, espressamente dedicato ai reati commessi con tecnologie AI.

Inserito a ridosso dell’art. 437 c.p., che raccoglie le offese alla pubblica incolumità, l’art. 437-bis c.p. individua quattro ipotesi delittuose, accomunate dal requisito del pericolo «per la vita o l’incolumità pubblica o individuale». Vengono in rilievo: (i) il mancato approntamento, sulle applicazioni AI classificate ad alto rischio, degli accorgimenti tecnici di protezione o dei meccanismi, parimenti prescritti, che riservano all’uomo il controllo; (ii) la manomissione delle medesime applicazioni; (iii) la versione colposa, limitata alla sola colpa grave; (iv) la deliberata rinuncia al presidio umano ad opera di chi impiega professionalmente lo strumento (il c.d. deployer).

Tre gli aspetti di particolare rilievo:

  • La colpa grave, costituisce una rarità del sistema e, nondimeno, rimane sprovvista di una nozione normativa: lacuna già riscontrata a proposito del reato di omicidio e lesioni colposi riconducibili all’emergenza Covid-19 che aveva circoscritto la punibilità alla sola colpa grave, senza definirla, limitandosi a indicare alcuni criteri di valutazione. Volendo tracciarne un perimetro di massima, e mutuando le indicazioni delle Sezioni Unite Mariotti in tema di responsabilità medica (art. 590-sexies c.p.), si versa in colpa grave allorché l’agente si sia allontanato in maniera evidente e marcata dallo standard di diligenza imposto dalla regola cautelare violata.
  • Con riferimento al profilo strutturale, l’art. 437-bis c.p. disegna un illecito di pericolo concreto: diversamente dall’art. 437 c.p. fattispecie a pericolo presunto, l’anomalia tecnologica acquisterà rilevanza soltanto ove si accerti che l’omissione abbia effettivamente esposto a repentaglio gli interessi tutelati.
  • Il precetto, infine, richiede eterointegrazione, dal momento che le cautele tecniche che la norma qualifica come «previste», nelle diverse fasi di vita dello strumento, rimandano, inevitabilmente, ai requisiti fissati dagli artt. 8-15 e ai doveri gravanti sul fornitore ex art. 16 e sul deployer ex art. 26 della disciplina unionale (AI Act). Proprio qui, tuttavia, si cela la criticità più insidiosa: il regolamento (UE) 2026/1744, il c.d. Omnibus digitale, vigente dal 27 luglio 2026, ha posticipato l’applicabilità delle sezioni 1, 2 e 3 del Capo III dell’AI Act (classificazione, requisiti, obblighi degli operatori) al 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi elencati nell’Allegato III e al 2 agosto 2028 per i componenti di sicurezza dei prodotti contemplati dall’Allegato I. Se ne ricava un’evidente discrasia temporale: l’incriminazione è già vigente, mentre lo standard cautelare che essa richiama non è ancora applicabile, né, quindi, esigibile. Medio tempore, dunque, per rendere operativa la norma, la giurisprudenza potrebbe cadere nella tentazione di riempirne il contenuto con regole di diligenza attinte aliunde, al di fuori della disciplina europea, con inevitabile attrito con il principio di legalità penale (art. 25, comma 2, Cost.; art. 7 CEDU).

Questa sfasatura temporale, tuttavia, non legittima alcun attendismo, poiché l’IA è già in grado di caratterizzare i reati comuni, sia per effetto della circostanza aggravante generale prevista all’art. 61, n. 11-undecies, c.p., sia, con riferimento specifico alla responsabilità degli enti, per le possibili connessioni con la criminalità informatica (art. 24-bis) e con l’area prevenzionistica che l’art. 25-septies presidia; infine, per la possibilità che altri reati già compresi nel perimetro del D.lgs. n. 231/2001 possano essere commessi mediante l’utilizzo dell’IA.

Accanto alla fattispecie appena esaminata, l’art. 25-vicies richiama l’art. 612-quater c.p. che commina la pena detentiva a chi propala senza autorizzazione contenuti visivi o sonori contraffatti mediante AI, capaci di trarre in errore circa la propria autenticità, cagionando un pregiudizio ingiusto alla persona offesa, la cui immagine o voce è falsificata. Il disvalore non risiede nella fabbricazione del deepfake, ma nella sua propalazione: di qui l’esigenza di passare al vaglio i flussi interni dell’impresa che veicolano comunicazione esterna, marketing e rapporti con i dipendenti e le controparti. Ad ogni buon conto, la procedibilità a querela porta riflessi sulla posizione della società, poiché la legge impedisce l’accertamento dell’illecito amministrativo da reato ove manchi la condizione di procedibilità.

Quanto alle conseguenze per la persona giuridica, le società sono esposte ad una sanzione pecuniaria modulabile tra 200 e 1.000 quote cui si possono aggiungere  le interdizioni elencate dall’art. 9, comma 2, lett. b)-e), irrogabili anche in fase cautelare. Rispetto all’imputazione oggettiva, l’insegnamento delle Sezioni Unite ThyssenKrupp (n. 38343/2014), che àncora il requisito dell’interesse o vantaggio alla trasgressione della cautela anziché all’esito lesivo, rinviene nei processi di IA un campo d’applicazione privilegiato: tagliare le spese di collaudo e, più ancora, quelle destinate al presidio umano significa conseguire proprio quel risparmio che integra il vantaggio richiesto dalla normativa sulla responsabilità degli enti.

Considerando che il reato di cui all’art. 437-bis c.p. si consuma al sorgere del pericolo concreto, senza che occorra un evento lesivo, l’eventuale mera disattivazione dello strumento di IA, unita ad una remediation adeguatamente tracciata, può valere quale condotta riparatoria ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, in presenza degli ulteriori requisiti ivi previsti.

In chiave preventiva, adeguare il Modello 231 non può tradursi in un ritocco formale, essendo necessaria innanzi tutto una ricognizione degli strumenti di IA effettivamente adoperati, compresi quelli introdotti informalmente dalle singole funzioni (la c.d. shadow AI), con la relativa classificazione alla luce dell’AI Act e la definizione della posizione assunta dall’impresa nel ciclo di approvvigionamento. Su queste fondamenta andranno disciplinati: un controllo umano effettivo, non di facciata; l’iter autorizzativo di ogni intervento su algoritmi e basi dati; le garanzie negoziali nei confronti dei fornitori; l’acquisizione dell’assenso per i materiali generati artificialmente. Il tutto supportato da un apparato documentale concepito contestualmente ai controlli, e non allestito a posteriori.

Spetterà poi alle Corti dipanare le varie questioni interpretative (se un precetto il cui parametro sovranazionale slitta al 2027 sia sufficientemente determinato; fin dove si estenda la colpa grave nell’amministrare tecnologie dotate di crescente autonomia); nel mentre, la via più virtuosa per le imprese resta quella di una compliance calibrata sulla reale esposizione al rischio di ciascuna organizzazione.

 

 

  • Alessandro Keller

    Alessandro è Partner del dipartimento di Criminal Law. Si occupa della difesa penale di manager e professionisti in ambito societario, ambientale, sicurezza sul lavoro e responsabilità professionale.

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