La portabilità del contributo datoriale: una svolta nella previdenza complementare?

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Primo novembre 2026: sta per divenire una data storica nella regolazione del settore della previdenza complementare?

Con effetto da tale data, infatti, il legislatore ha cancellato, nella disposizione che disciplina il diritto a trasferire ad una forma pensionistica individuale (fondo pensione aperto o piano individuale pensionistico) quanto già maturato in un fondo pensione negoziale, le parole «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali», parole riferite al  trasferimento anche  del contributo a carico del datore di lavoro.

Secondo l’interpretazione accreditata anche a livello istituzionale, ciò comporta che la scelta del lavoratore di passare dal fondo negoziale ad una forma pensionistica individuale lascia ferma l’obbligazione contributiva a carico del datore del lavoro con un solo cambiamento: la contribuzione a carico del datore di lavoro, prevista dal contratto collettivo e da questo destinata al fondo  pensione negoziale di proprio riferimento, resta ferma, ma è necessariamente da destinare alla forma pensionistica individuale prescelta da lavoratore.

Interpretazione, questa , non condivisa dalle principali organizzazioni imprenditoriali e sindacali.

Ne dà conferma l’Avviso comune sottoscritto dalle principali associazioni, sia imprenditoriali che sindacali, in cui è, fra l’altro, riportato un modello di clausola contrattuale da riprendere in sede di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Una clausola quanto mai netta: “L’obbligo contributivo è assunto dai datori di lavoro solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo _x__[ossia, al fondo negoziale di categoria a cui il datore di lavoro è obbligato a versare la contribuzione per effetto del contratto collettivo che applica] e finché permane l’iscrizione allo stesso. Di conseguenza, nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore decida di aderire ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento” (clausola, ad esempio, ripresa dal nuovo ccnl del settore del vetro).

Non meno netta, è la più recente presa di posizione della Federmeccanica del 6 ottobre 2026, in cui viene sottolineato: “… si ribadisce … che il contributo datoriale … come definito dal CCNl rimane indissolubilmente legato alla permanenza alla permanenza effettiva ed attiva nel fondo COMETA [ossia, il fondo negoziale del settore metalmeccanico]. Non è previsto alcuna <portabilità> del contributo aziendale verso PIP o Fondi aperti“.

Come se ne esce?

Un auspicabile ripensamento del legislatore – con il ripristino della precedente formulazione, magari con dei perfezionamenti che si potrebbero ragionevolmente introdurre – farebbe venir meno le ragioni del contendere.

A normativa invariata, si potrebbero avere conflitti giudiziari che, peraltro, ruoterebbero intorno a principi di valenza generale – come la libertà e l’autonomia della contrattazione collettiva, il principio di concorrenza – e, per questo, risulterebbero particolarmente insidiosi per ambedue le parti: i fautori della modifica, che in verità non ne hanno dato espresse motivazioni,  e i soggetti ampiamente  rappresentativi  del mondo delle imprese e del lavoro.   

Un epilogo conflittuale della discussa innovazione certamente non utile per l’azione volta a favorire l’ulteriore diffusione e lo sviluppo della previdenza complementare,   con la Legge di bilancio 2026 che ha introdotto misure a funzionali a tale scopo e, contemporaneamente, si pone come la fonte delle revisione della disciplina legislativa della mobilità fra forme pensionistiche.

 

 

  • WST_Angelo Pandolfo

    Angelo è Partner del dipartimento Labour Law. È Avvocato Cassazionista, specializzato in diritto del lavoro e sindacale e diritto della previdenza sociale.

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