Data center: il nuovo procedimento unico per la realizzazione dei centri dati

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Il 18 febbraio 2026 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il c.d. D.L. Bollette, che si inserisce in un contesto di trasformazione del sistema elettrico nazionale che cerca di coniugare la tutela dei consumatori con la competitività industriale e la sicurezza energetica, influenzando ulteriormente i costi energetici.

Tanto attesa, in particolare, era la disciplina relativa ai centri di elaborazione dati (c.d. data center): l’eterogeneità dei soggetti coinvolti nei procedimenti autorizzativi, oltre alla scarsa coerenza del quadro normativo, aveva finora comportato seri impedimenti alla realizzazione dei data center in Italia.

Inoltre, in ottica prospettica, è necessario tenere in considerazione l’impatto dei data center sulle reti elettriche, considerato l’enorme assorbimento di energia che il loro esercizio comporterà.

Il D.L. Bollette apre ora la strada ad una definitiva regolazione del settore.

Nel preambolo del Decreto figura il riferimento al quadro normativo europeo e, in particolare, “il regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024, sulla prima fase dell’istituzione di un sistema comune di classificazione dell’Unione per i centri dati;”, che evidenzia il coordinamento tra la disciplina nazionale con quella europea in materia di data center. Inoltre, il Decreto richiama “la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure finalizzate a favorire la risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico;”, chiarendo, così, che l’intervento normativo è volto alla necessità di governare l’impatto crescente delle infrastrutture digitali sulla rete elettrica.

Proprio in questo contesto si colloca l’articolo 8 del Decreto, dedicato al profilo autorizzatorio dei data center. La richiamata disposizione prevede che l’autorizzazione per la realizzazione e l’ampliamento dei centri di elaborazione dati, e quella delle relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione, venga ora rilasciata nell’ambito di un procedimento unico dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA). Per i progetti già sottoposti ad AIA regionale o provinciale, non sarà possibile delegare il rilascio dell’autorizzazione ad enti di livello sub provinciale.

Tali disposizioni lasciano intendere che la scelta di concentrare in capo all’autorità AIA il potere autorizzatorio in tale materia risponde all’esigenza di assicurare una valutazione tecnica qualificata che eviti di frammentare il procedimento decisionale che, come visto, costituiva ad oggi una delle principali criticità per lo sviluppo dei centri di elaborazione dati.

Per il rilascio dell’autorizzazione unica, il proponente è tenuto ad allegare all’istanza tutta la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle specifiche normative di settore per il rilascio di autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, inclusi quelli necessari per l’autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione paesaggistica o culturale, l’utilizzo delle acque e le emissioni in atmosfera. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (“VIA”), l’istanza dovrà contenere anche l’avviso al pubblico che attesti la presentazione dell’istanza, indicando altresì ogni atto di assenso richiesto. Si configura così un modello unitario, in cui l’amministrazione procedente coordina in un’unica sede tutte le valutazioni necessarie.

Il Decreto individua anche un limite temporale ben preciso per la conclusione del procedimento unico. Infatti, tale procedimento ha una durata non superiore a dieci mesi decorrenti dalla verifica della completezza della documentazione, mentre i termini per le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati. Il termine dei dieci mesi può essere prorogato solo per circostanze eccezionali e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, della complessità, dell’ubicazione o della portata del progetto.

L’autorizzazione è rilasciata all’esito di una conferenza di servizi (asincrona), alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità. Se, tuttavia, il progetto è dichiarato di interesse strategico nazionale, l’autorizzazione unica, che sostituisce ogni altro titolo necessario, in un procedimento unico di competenza del Commissario straordinario di Governo per la realizzazione di programmi di investimento di interesse strategico nazionale.

Quanto alla connessione dei data center alla rete elettrica, per i progetti che necessitino di connessione di utenza con tensione superiore a 220 kV e che, alla data di entrata in vigore del Decreto, abbiano già ottenuto i titoli abilitativi, inclusi i provvedimenti ambientali, l’autorità competente per l’autorizzazione delle opere di connessione è individuata nella regione territorialmente interessata, o, in caso di opere ricadenti su più regioni, in quella sul cui territorio si ritrova la maggior porzione delle opere da realizzare.

Il Decreto introduce quindi un regime autorizzatorio che impone precisi tempi di conclusione del procedimento e la concentrazione delle valutazioni in capo ad un ristretto centro decisionale. La sfida di questo Decreto e, in generale, di tutta la normativa che regolerà i centri di elaborazione dati, è e rimarrà quella di integrarli in quello che è sistema elettrico nazionale che presenta sicuramente dei limiti e alla cui base si trova un’esigenza di sicurezza e di sostenibilità della rete.

 

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A cura del Team Energy

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