Il nuovo art. 98 codice proprietà industriale: AI e trade secret

L’8 ottobre 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 234, il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, recante disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (AI Act), in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione. Il provvedimento è entrato in vigore oggi, 26 ottobre 2026.

D.lgs. n. 179 introduce una modifica espressa all’art. 98 Codice Proprietà Industriale (CPI) integrando la disciplina sulla tutela delle informazioni aziendali riservate e delle esperienze tecnico-industriali.

Viene infatti inserito il nuovo comma 1-bis all’art. 98 CPI a tenore del quale «1-bis. Tra le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, sono ricompresi anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. Ai fini dell’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, per algoritmi e metodi matematici si intendono le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento, nonché ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale».

Ciò significa che espressamente rientrano tra le informazioni aziendali riservate tutelabili anche i dati, gli algoritmi, i metodi matematici utilizzati per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale e quindi anche – precisa il provvedimento – le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e le configurazioni di addestramento, ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo dei sistemi di IA.

È opportuno sottolineare che la modifica dell’art. 98 CPI non introduce una protezione automatica per qualsiasi dato o componente di un sistema di intelligenza artificiale. Restano necessari i tre requisiti fondamentali già previsti dall’art. 98, comma 1, CPI: i) segretezza: le informazioni non devono essere generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, nel loro insieme o nella precisa configurazione dei loro elementi; ii) valore economico: le informazioni devono avere valore economico proprio in quanto segrete; iii) misure di protezione adeguate: il legittimo detentore deve adottare misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

La modifica legislativa rappresenta un’occasione per le imprese per riesaminare le modalità di gestione e protezione delle proprie informazioni riservate. Se, da un lato, essa chiarisce e amplia il perimetro delle informazioni suscettibili di tutela, dall’altro lato, lascia invariato l’onere di adottare misure ragionevolmente adeguate a preservarne la segretezza. Anche il know-how relativo ai sistemi di intelligenza artificiale, pertanto, non beneficia di una protezione automatica, ma richiede una gestione consapevole delle informazioni e l’effettiva adozione di adeguate misure di sicurezza.

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