1. Il contesto: perché una legge per regolamentare lo spazio
Il settore spaziale ha subito una profonda trasformazione: accanto alle tradizionali agenzie governative operano oggi attori privati in numero e peso sempre crescenti. Prendendo atto di tale mutamento strutturale, il legislatore, con l’adozione della legge n. 89/2025, approvata definitivamente al Senato l’11 giugno 2025, ha inteso colmare un vuoto normativo in materia, che esponeva l’Italia a un duplice rischio: da un lato, la responsabilità internazionale per danni causati da operatori privati sprovvisti di una supervisione adeguata; dall’altro, lo svantaggio competitivo rispetto ad altri ordinamenti giuridici europei che si erano già dotati di leggi nazionali di settore.
2. L’architettura della legge n. 89/2025
2.1 Ratio, ambito di applicazione e definizioni
La legge n. 89/2025 si propone l’ambizioso obiettivo di regolamentare “l’accesso allo spazio extra-atmosferico”, promuovendo investimenti nel settore spaziale nonché la valorizzazione delle nuove tecnologie in tale ambito.
In particolare, l’art. 4 della norma prevede che le attività spaziali descritte nel testo siano “soggette ad autorizzazione” da parte dell’autorità responsabile, ossia la Presidenza del Consiglio dei Ministri o l’autorità politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali. A tal fine, l’art. 2 della legge adotta un perimetro definitorio ampio, posto che per “attività spaziale” s’intende non solo il lancio, la gestione in orbita e il rientro di oggetti spaziali, ma anche la produzione nello spazio, l’estrazione e l’uso di risorse naturali da corpi celesti, il dispiegamento di costellazioni satellitari e l’utilizzo di piattaforme stratosferiche. Si tratta di una scelta redazionale prudente, che consentirà al testo di adattarsi agli scenari – quali, per esempio, il mining lunare o l’assemblaggio in orbita – ancora in fase di sviluppo sul piano industriale, ma già al vaglio della comunità giuridica internazionale. L’art. 3 individua i criteri di applicazione della legge secondo i principi di territorialità e nazionalità: in sostanza, la legge si applica alle attività svolte sul territorio italiano da operatori di qualsiasi nazionalità e alle attività condotte da operatori italiani al di fuori del territorio nazionale. Rimangono esplicitamente al di fuori del perimetro applicativo della norma sia l’ambito militare sia il comparto degli organismi di informazione e sicurezza.
2.2. Cosa manca ancora: i decreti attuativi
La legge è in vigore dal 25 giugno 2025, ma la sua effettiva operatività è in larga parte condizionata all’adozione di una serie di decreti attuativi previsti all’art. 13 e che, alla data di redazione del presente contributo, non risultano ancora approvati.
Si tratta però di provvedimenti tutt’altro che secondari, posto che a essi verrà demandato il compito di definire i parametri tecnici dei requisiti oggettivi per l’autorizzazione, i criteri per la valutazione della resilienza informatica, le procedure operative del registro, i massimali assicurativi per categoria di attività e le modalità di funzionamento del fondo di cui si è detto.
3. Una questione aperta: la supply chain industriale a terra
Sebbene la scelta di adottare un registro definitorio “aperto” sia condivisibile dal punto di vista pratico, è altrettanto vero che l’ampiezza delle definizioni adottate dal legislatore presta il fianco a una questione interpretativa di rilevante impatto pratico per la filiera industriale spaziale nazionale, nei confronti della quale la legge non offre risposte chiare.
In particolare, il problema coinvolge gli operatori industriali attivi nelle fasi terrestri della catena del valore spaziale e che si occupano di attività di assemblaggio, integrazione e test a terra, nonché di fornitura di componenti, sottosistemi e tecnologie abilitanti destinati a sistemi orbitali. Ad avviso di chi scrive, si tratta di attività che si esauriscono sulla superficie terrestre e che non implicano, in capo al fornitore, alcun “controllo effettivo” sull’oggetto spaziale, controllo che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i), costituisce il tratto distintivo della “gestione in orbita” e, più in generale, il presupposto concettuale dell’operatore spaziale soggetto ad autorizzazione. Pertanto, una lettura letterale della norma sembrerebbe escludere tali soggetti dall’ambito di applicazione degli obblighi autorizzativi e dal regime di responsabilità propri dell’operatore spaziale.
Tuttavia, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione per un’attività spaziale, l’operatore è tenuto a descriverne le caratteristiche tecniche nella loro interezza, garantendo, tra l’altro, la conformità ai requisiti oggettivi di cui all’art. 5. Poiché tali requisiti si estendono a tutte le fasi dell’attività spaziale, ivi compresa la catena delle forniture, ne discende che l’operatore spaziale rimane responsabile, nei confronti dell’autorità, dell’intera filiera a monte, anche laddove i singoli fornitori non rivestano formalmente la qualifica di operatori soggetti ad autorizzazione.
Si auspica che i decreti attuativi in corso di elaborazione facciano maggiore chiarezza sul perimetro applicativo della norma, anche con riguardo agli operatori industriali terrestri, definendo in modo esplicito se e in quale misura le attività di assemblaggio, integrazione, test e fornitura di componenti destinati a sistemi orbitali ricadano direttamente o per il tramite dell’operatore autorizzato nell’alveo della disciplina introdotta dalla legge.
4. Il cantiere europeo: la proposta di EU Space Act
Tale difficoltà interpretativa si inserisce in un contesto normativo che è destinato ad aumentare la sua complessità. Il 25 giugno 2025, infatti, la Commissione Europea ha presentato una proposta di Regolamento sulla sicurezza, resilienza e sostenibilità delle attività spaziali dell’Unione, informalmente denominato EU Space Act. Tale proposta mira a creare un mercato interno delle attività spaziali, definendo standard comuni in materia di sicurezza operativa, risk assessment, cybersecurity, sostenibilità ambientale e governance dei detriti. La proposta europea si trova attualmente in fase di esame parlamentare e consiliare nell’ambito della procedura legislativa ordinaria. Peraltro, le resistenze di numerosi Stati membri, sulla base giuridica, sullo strumento e sull’eccessiva complessità procedurale, renderanno l’iter potenzialmente lungo e non privo di ostacoli.
Le proiezioni più ottimistiche stimano che l’EU Space Act, se approvato, possa entrare in vigore intorno al 2030, con periodi transitori per specifici obblighi.
Sarà quindi fondamentale che, nel frattempo, i decreti attuativi della legge italiana vengano redatti tenendo conto delle possibili future evoluzioni europee, per evitare di dover rimettere mano all’intero impianto normativo a pochi anni di distanza dalla sua entrata in vigore.