IVA e ricavi occultati: la Corte di Cassazione esclude lo scorporo dell’imposta se la rivalsa è astrattamente possibile

Con l’ordinanza n. 16155 del 25 maggio 2026, la Corte di Cassazione affronta il tema del trattamento IVA dei maggiori ricavi accertati a seguito di indagini bancarie, giungendo a una conclusione destinata a far discutere.

Il caso

Il contribuente sosteneva che le somme recuperate dall’Amministrazione dovessero essere considerate già comprensive di IVA, invocando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e, in particolare, la sentenza 1° luglio 2021 “CB” resa nella causa C-521/19, secondo cui, in caso di operazioni occultate e non fatturate, gli importi ricostruiti dall’Amministrazione devono essere normalmente considerati comprensivi dell’imposta, in ossequio al principio di neutralità dell’IVA.

La Corte di Cassazione respinge tale impostazione. Secondo la Suprema Corte, l’ordinamento italiano consente al soggetto passivo di esercitare la rivalsa dell’IVA accertata ai sensi dell’art. 60 del DPR 633/1972. Pertanto, i maggiori ricavi possono essere recuperati come imponibile netto, con applicazione dell’IVA in aggiunta, senza necessità di procedere allo scorporo.

La rivalsa impossibile

Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui rileva esclusivamente la possibilità giuridica di esercitare la rivalsa, mentre restano irrilevanti le eventuali difficoltà pratiche di recupero dell’imposta. Nel caso esaminato, il contribuente operava nel commercio al dettaglio nei confronti di consumatori finali non identificati, ma tale circostanza è stata qualificata dalla Corte come una mera difficoltà di fatto, incapace di incidere sul trattamento fiscale dell’operazione.

La pronuncia presenta profili di criticità rispetto alla giurisprudenza unionale proprio sotto tale ultimo profilo. La Corte di giustizia ha infatti più volte valorizzato il principio di neutralità dell’IVA in termini sostanziali, onde evitare che l’imposta finisca per gravare definitivamente sull’operatore economico. L’orientamento della Corte di Cassazione, invece, sembra attribuire rilievo decisivo alla sola esistenza astratta del diritto di rivalsa, senza verificare se tale diritto sia concretamente esercitabile.

Ne deriva una lettura estremamente penalizzante per gli operatori retail e, più in generale, per tutti i soggetti che effettuano cessioni nei confronti di consumatori finali non identificabili, per i quali la rivalsa successiva rappresenta spesso una possibilità più teorica che reale.

L’ordinanza in commento rischia dunque di alimentare future contestazioni, anche alla luce dell’interpretazione sostanzialistica del principio di neutralità elaborata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

 

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A cura de Team Tax Disputes, Tax Disputes Resolution

 

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