La Commissione europea, con il Regolamento (UE) 2026/78 del 12 gennaio 2026 (di seguito, il “Regolamento”), ha apportato ulteriori modifiche al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai prodotti cosmetici, introducendo nuove disposizioni in materia di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (di seguito, le “Sostanze CMR”).
Il Regolamento si colloca in continuità con i precedenti interventi normativi della Commissione, tra cui il Regolamento (UE) 2025/877, pubblicato il 15 maggio 2025, che aveva già provveduto ad aggiornare l’elenco delle Sostanze CMR vietate o soggette a restrizioni.
Le nuove prescrizioni introdotte dal Regolamento, invece, troveranno applicazione a decorrere dal 1° maggio 2026. A tale data, i prodotti cosmetici interessati dovranno essere oggetto di riformulazione per poter continuare ad essere commercializzati; in caso contrario, dovranno essere ritirati dal mercato.
Il Regolamento interviene sugli allegati II, III, IV e V del quadro normativo vigente in materia, modificando il regime applicabile a specifiche sostanze già oggetto di limitazioni, aggiornando l’elenco delle sostanze vietate e rivedendo le condizioni di utilizzo di altre sostanze impiegate nel settore, con l’obiettivo di rafforzare l’armonizzazione delle norme concernenti le Sostanze CMR.
Tra le principali novità si segnalano:
- la riclassificazione dell’acido perborico e dei relativi sali in un’unica categoria, con conseguente divieto di impiego degli stessi nei prodotti cosmetici;
- la regolamentazione dell’impiego dell’argento in forma massiva, in polvere e nanometrica, consentito esclusivamente qualora impiegato in particelle di dimensioni micrometriche e nel rispetto delle condizioni di sicurezza stabilite dal Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori (“CSSC”);
- l’aggiornamento degli elenchi regolamentari, con l’inserimento dell’Hexyl Salicylate tra le sostanze soggette a restrizioni e dell’o-Phenylphenol, incluso il relativo sale sodico, tra i conservanti ammessi nei prodotti cosmetici;
- l’integrazione dell’Allegato II, ampliato con ulteriori divieti assoluti, tra i quali figurano i nanotubi di carbonio a parete multipla.
Gli operatori della filiera cosmetica saranno tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni, le quali, in quanto direttamente applicabili, non richiedono misure di recepimento a livello nazionale. I prodotti non conformi dovranno pertanto essere riformulati o ritirati dal mercato, con conseguenti impatti sui processi produttivi, sulla gestione delle scorte e sulle responsabilità lungo l’intera catena di fornitura.
A cura di
Francesca Cossu
Alessia Pedicini
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Fonti:
Regolamento (UE) 2026/78 della Commissione del 12 gennaio 2026 che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione
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Francesca è Partner del dipartimento Legal Corporate. Assiste le imprese di medie e grandi dimensioni nella redazione e nella negoziazione di contratti commerciali.
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