Nel corso del 2026, la tassazione degli extraprofitti delle imprese energetiche è tornata al centro del dibattito europeo, in un contesto caratterizzato dall’aumento dei prezzi dell’energia e dalla necessità di finanziare misure di sostegno a famiglie e imprese contenendo l’impatto sui bilanci pubblici. Con lettera del 3 aprile 2026, i ministri di Austria, Germania, Italia, Portogallo e Spagna competenti in materia economica e finanziaria hanno chiesto alla Commissione europea di elaborare uno strumento comune di tassazione degli extraprofitti energetici, ispirato al contributo di solidarietà temporaneo introdotto nel 2022, per finanziare interventi contro il caro-energia.
Nella comunicazione del 22 aprile 2026 sul piano AccelerateEU – COM(2026) 370 final – la Commissione europea ha riconosciuto la possibilità per gli Stati membri di adottare misure nazionali di tassazione degli extraprofitti per garantire equità sociale, dichiarandosi disponibile a fornire assistenza e a valutarne l’impatto sul mercato unico.
Nel mese di agosto, gli stessi cinque Paesi, insieme alla Polonia, hanno chiesto alla Presidenza irlandese del Consiglio dell’Unione europea di inserire il tema di un quadro comune per la tassazione degli extraprofitti petroliferi nella riunione dei ministri economici e finanziari prevista a Dublino il 18 e 19 settembre 2026.
I precedenti italiani e le questioni interpretative
Vediamo in sintesi come le ultime modifiche recate all’art. 83 del Tuir dal D.Lgs n. 192/2025 abbiano impattato la disciplina con riferimento agli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione ai fini Ires, non senza aver prima evidenziato la restrizione temporale di efficacia della disciplina introdotta dal decreto correttivo.
In Italia, i principali precedenti sono il contributo straordinario contro il caro bollette, introdotto dall’art. 37 del D.L. n. 21/2022, e il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, previsto dall’art. 1, commi 115-119, della L. n. 197/2022. I due prelievi presentano differenti criteri di determinazione della base imponibile: il primo assume a riferimento l’incremento di un saldo desunto dalle operazioni rilevanti ai fini IVA, mentre il secondo è commisurato all’incremento del reddito fiscale rispetto a una media storica.
Sul primo contributo, la Corte costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 111/2024, dichiarando parzialmente illegittima la disciplina nella parte relativa all’inclusione nella base imponibile delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive.
Quanto al secondo, con l’ordinanza n. 21/2025 la Corte costituzionale ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione interpretativa sul regolamento (UE) 2022/1854. Il quesito riguarda l’estensione del contributo nazionale a categorie di operatori ulteriori rispetto a quelle interessate dal contributo europeo e i limiti entro cui tale estensione possa rientrare in una misura nazionale equivalente.
L’interpretazione del quadro europeo assume rilievo per la definizione dei contenziosi italiani e può offrire indicazioni utili per eventuali nuovi interventi. Il dibattito sulla tassazione degli extraprofitti dovrà quindi confrontarsi anche con le questioni emerse dall’esperienza precedente, in particolare nell’individuazione dei soggetti interessati, nella determinazione della base imponibile e nel rispetto dei principi costituzionali e del diritto dell’Unione europea.
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A cura del Team Cross-Border Tax