La fattispecie
Con scissione negativa si intende l’operazione straordinaria attraverso cui una società — la scissa — assegna a una o più beneficiarie un insieme di elementi patrimoniali il cui valore contabile netto è negativo: le passività trasferite superano le attività. L’istituto non è espressamente disciplinato dal legislatore, ma viene ritenuto ricavabile per via interpretativa nell’ambito degli artt. 2506 e ss. del Codice civile.
La distinzione fondamentale è tra due ipotesi: (i) patrimonio contabilmente negativo ma con valore economico positivo, ossia con plusvalenze latenti non espresse in bilancio; (ii) patrimonio negativo sia sul piano contabile che su quello economico. Quest’ultima è la fattispecie più controversa, che la Cassazione — nell’unico precedente edito, la sentenza n. 26043/2013 — ha ritenuto inammissibile quando finalizzata ad attribuire artificiosamente uno stato di solvibilità alla scissa.
Le ragioni economiche
L’operazione risponde a esigenze concrete: consente alla scissa di liberarsi di asset non strategici o rami in perdita, con un effetto paradossale ma reale di miglioramento del proprio patrimonio netto. Chi cede debiti ottiene solidità patrimoniale.
Dopo l’abrogazione del relativo divieto con la riforma del 2003, la scissione negativa può inserirsi anche in procedure concorsuali: il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) vi dedica un’apposita disposizione all’art. 116. La dottrina ha proposto di utilizzare lo strumento per creare una bad company — una società-contenitore che assorbe debiti e attività problematiche, lasciando alla scissa una struttura patrimoniale più solida.
L’ammissibilità civilistica
La posizione oggi prevalente — condivisa dalla dottrina maggioritaria, dal Consiglio Notarile di Milano, dal Comitato Triveneto dei Notai e dalla prassi consolidata — è favorevole alla scissione con valore economico positivo, a condizione che ricorrano alcune circostanze essenziali.
La prima riguarda la natura della beneficiaria. L’orientamento tradizionale richiedeva una società preesistente dotata di riserve sufficienti ad assorbire il netto negativo ricevuto. Un orientamento più recente, avallato dalla prassi notarile milanese, ammette la scissione negativa anche verso una newco, purché il patrimonio assegnato venga rivalutato ai valori correnti mediante perizia giurata ai sensi degli artt. 2343 o 2465 c.c.
La seconda condizione riguarda il rapporto di concambio: l’operazione deve consentirne la determinazione, il che richiede che almeno il valore economico della scissa sia positivo. Quanto alla scissione realmente negativa — patrimonio in rosso sia a valori contabili che correnti — le Massime del Consiglio Notarile di Roma del luglio 2016 ne hanno ammesso la legittimità in presenza di condizioni specifiche: identità o sostanziale corrispondenza tra le compagini sociali, assenza di necessità di determinare un concambio, e capienza del patrimonio netto della beneficiaria.
Gli aspetti contabili e fiscali
Per la scissa, il trasferimento di un netto patrimoniale negativo comporta l’iscrizione di una riserva da scissione negativa. L’Agenzia delle Entrate (Ris. 12/E/2009) ha chiarito che tale riserva ha natura di riserva di utili: se distribuita ai soci, sarà tassata come dividendo.
Per la beneficiaria, poiché il valore contabile del patrimonio ricevuto è negativo, qualsiasi aumento di capitale emesso per il concambio genera un disavanzo da scissione. Questo può essere imputato ai beni ricevuti per rivalutarli al valore corrente, oppure iscritto come avviamento, ed è suscettibile di affrancamento fiscale previo pagamento di imposta sostitutiva (Ris. 52/E/2015).
La scissione con scorporo: novità 2025
Il quadro si è arricchito con l’introduzione della scissione mediante scorporo (art. 2506.1 c.c.), introdotta dal D.Lgs. 19/2023 in attuazione della Direttiva UE 2019/2121. In questa forma, la scissa assegna parte del patrimonio a una o più beneficiarie trattenendo per sé le relative partecipazioni, con il regime di neutralità fiscale proprio delle scissioni.
Sul fronte fiscale, il D.Lgs. 88/2025 ha esteso l’operazione anche verso beneficiarie preesistenti; il D.Lgs. 192/2025 (Decreto Correttivo) ha ricondotto definitivamente l’istituto — anche verso preesistenti — nell’alveo della neutralità fiscale. Rimangono aperti alcuni profili applicativi relativi alla scissione con scorporo negativa, sui quali si attendono ulteriori chiarimenti interpretativi.
Il confine con l’accollo di debiti
La scissione negativa deve essere sorretta da concrete ragioni economico-imprenditoriali. Se l’operazione si risolve in un mero spostamento di debiti da una società all’altra, non si è di fronte a una scissione ma a un accollo di debiti, soggetto alle ordinarie regole civilistiche e fiscali, senza le agevolazioni proprie delle operazioni di riorganizzazione.
Il progetto di scissione e la relazione dell’organo amministrativo assumono pertanto un ruolo centrale: è in quella sede che l’operazione deve essere illustrata e giustificata sul piano giuridico ed economico, a tutela di creditori, soci e degli stessi amministratori.
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View all postsMassimo è Partner del dipartimento Corporate Tax. Si occupa di fiscalità aziendale e ambito societario per aziende di medie e grandi dimensioni. Ha esperienza nella governance di società nazionali.
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View all postsStefano è Partner del dipartimento Corporate Tax. Si occupa principalmente di fiscalità aziendale, ambito societario e tematiche di bilancio, assistendo aziende di medie e grandi dimensioni.