In Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 211/2025, di “Attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea, che modifica la Direttiva (UE) 2018/1673”.
Il Decreto in esame introduce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-octies.2 “Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea”, che estende il catalogo dei reati presupposto anche ai seguenti nuovi reati contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione Europea:
- “Violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea” (art. 275-bis, primo, secondo e quinto comma c.p.);
- “Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione Europea (art. 275-ter, primo e secondo comma c.p.);
- “Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività” (art. 275-quater, primo comma c.p.);
- nuovo comma 1-bis dell’art. 12 “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine” del D.Lgs. 286/1998.
In relazione a tali fattispecie di reato, il nuovo art. 25-octies.2 D.lgs. 231/2001 prevede il seguente apparato sanzionatorio:
- la sanzione pecuniaria della percentuale dall’1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell’ente (dal 0,5 al 1 per cento nel caso dell’art. 275-ter, primo e secondo comma c.p.) nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecuniaria;
- quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell’ente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni (da euro 1 milione sino a euro 8 milioni nel caso dell’articolo 275-ter, primo e secondo comma c.p.);
- le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da un soggetto c.d. apicale, e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni, se il reato è stato commesso da un soggetto c.d. “sottoposto”.
Il Decreto legislativo in esame entrerà in vigore in data 24 gennaio 2026.
A cura del Team Risk, Compliance & Sustainability