FER X definitivo: il nuovo meccanismo per gli impianti a fonti rinnovabili

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Il 6 agosto 2026 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto ministeriale 18 giugno 2026 (decreto FER X definitivo), entrato in vigore il 7 agosto 2026, recante la disciplina sul “Meccanismo di supporto a regime per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato”. Il quadro normativo si completa con il Decreto direttoriale n. 82 del 7 agosto 2026, che ha approvato le prime Regole operative predisposte dal GSE, definendo altresì la progressione temporale delle procedure competitive (art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1 del Decreto direttoriale n. 82/2026).

Il FER X definitivo introduce un meccanismo di sostegno destinato agli impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e agli impianti di trattamento dei gas residuati dai processi di depurazione, con l’obiettivo di sostenere la produzione di energia elettrica da tecnologie i cui costi di generazione sono prossimi alla competitività di mercato (art. 1, commi 1 e 2 del DM 18 giugno 2026).

Un meccanismo a due binari: accesso diretto e procedure competitive

La disciplina distingue gli impianti in funzione della potenza. Gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW accedono direttamente al meccanismo, a condizione che i lavori siano stati avviati successivamente all’entrata in vigore del decreto e che siano rispettati i requisiti prestazionali, ambientali e quelli specifici previsti dall’Allegato 3 e dalle Regole operative (art. 3, comma 1 e Allegato 3 del DM 18 giugno 2026). Per tali impianti il decreto trova applicazione sino al 31 dicembre 2030 o, qualora anteriore, sino al decorso di sessanta giorni dal raggiungimento del contingente di 10 GW, ciò è confermato anche dalle Regole operative.

Gli impianti di potenza superiore a 1 MW, invece, accedono al sostegno esclusivamente attraverso procedure competitive bandite dal GSE, nei limiti dei contingenti disponibili, la cui consistenza complessiva è stimata in 27,15 GW, ripartiti tra le diverse tecnologie (art. 3, comma 2 e art. 5 del DM 18 giugno 2026). Per questi progetti il DM richiede, in particolare, il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio – e del titolo concessorio, ove necessario –, l’accettazione definitiva del preventivo di connessione e la registrazione dell’impianto sul sistema GAUDÌ, il rispetto dei requisiti ambientali e del principio DNSH, la partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento e un adeguato requisito di solidità finanziaria (art. 3, comma 2, lett. a) – e) del DM 18 giugno 2026; Regole operative, parr. A.3.1 e A.3.2.1).

La qualifica preliminare per gli impianti sopra 1 mw

Una delle principali novità procedurali del FER X definitivo è rappresentata dalla qualifica preliminare. Il soggetto richiedente, prima di partecipare a una procedura competitiva, deve aver presentato la richiesta di qualifica e, successivamente, una manifestazione di interesse. Il conseguimento della qualifica è condizione necessaria affinché quest’ultima sia considerata idonea ai fini della successiva partecipazione alla procedura competitiva (art. 5, commi 3-5 del DM 18 giugno 2026; par. A.1 delle Regole operative).

Per la prima procedura, il Decreto direttoriale n. 82/2026 ha fissato al 30 settembre 2026 il termine ultimo per presentare la richiesta di qualifica al fine di ottenere l’esito in tempo utile per la partecipazione.

Ancora, le Regole operative introducono alcuni elementi rilevanti nella strutturazione dei progetti: i dati indicati nella richiesta di qualifica preliminare non possono essere modificati nelle successive fasi della procedura e il trasferimento a terzi dell’impianto qualificato, prima dell’entrata in esercizio e della stipula del contratto con il GSE, comporta la perdita dei diritti derivanti dalla qualifica, ferma restando la possibilità di cedere, anche integralmente, il capitale sociale della società titolare .

Procedure competitive, garanzie e criteri di selezione

Le procedure competitive sono telematiche e saranno bandite periodicamente dal GSE con contingenti distinti per tecnologia (art. 5, commi 1 e 2 del DM 18 giugno 2026). Obblighi di cauzioni provvisorie e definitive e un numero di volte massimo per la presentazione della manifestazione di interesse caratterizzano le procedure.

La graduatoria è formata, in primo luogo, sulla base dell’offerta di riduzione rispetto al prezzo di esercizio superiore, corretta attraverso i coefficienti specifici previsti per le diverse zone di mercato e, a parità di valore dell’offerta, il DM individua ulteriori criteri di priorità: per il fotovoltaico, gli interventi su impianti esistenti in area agricola che non comportino ulteriore occupazione di suolo; la localizzazione in aree idonee o zone di accelerazione; la presenza di PPA di durata almeno decennale; e, infine, l’anteriorità del completamento della domanda di partecipazione (art. 8, comma 6 del DM 18 giugno 2026; par. A.3.2.3 delle Regole operative).

Le procedure dedicate agli obiettivi del net-zero industry act

Per gli impianti fotovoltaici ed eolici il FER X introduce un distinto filone di procedure competitive volto a contribuire agli obiettivi del Regolamento (UE) 2024/1735 – Net-Zero Industry Act. A tale scopo, il Ministero deve considerare una quota di potenza almeno pari al 30% del contingente massimo approvvigionabile nell’anno per le tecnologie interessate, da mettere a disposizione mediante procedure dedicate (art. 6, comma 1 del DM 18 giugno 2026).

Un quadro già definito, ma ancora da completare

L’approvazione del Decreto direttoriale n. 82/2026 consente l’avvio del FER X definitivo, soprattutto attraverso l’introduzione della qualifica preliminare e la pubblicazione del calendario delle prime procedure. Tuttavia, il quadro operativo non può ancora considerarsi integralmente completato: le stesse Regole operative pubblicate il 7 agosto precisano di costituire una “prima attuazione” del decreto, concentrata sulle informazioni generali e sulla qualifica preliminare, e prevedono successivi aggiornamenti destinati a disciplinare nel complesso le ulteriori modalità applicative, incluse quelle relative alla manifestazione di interesse e alla partecipazione alle procedure competitive.

Quindi, per gli operatori, il nuovo sistema richiede di coordinare, sin dalla fase di sviluppo, titoli autorizzativi, connessione, configurazione tecnica del progetto, requisiti ambientali, struttura finanziaria e tempistiche di partecipazione alle aste. In particolare, la centralità attribuita alla qualifica preliminare, l’immodificabilità dei dati dichiarati nelle successive fasi della procedura e le conseguenze previste in caso di avvio anticipato dei lavori o di trasferimento dell’impianto rendono opportuno che le principali scelte progettuali e societarie siano definite prima dell’avvio dell’iter di accesso al meccanismo.




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A cura del Team Energy

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