Con avviso del 15 maggio 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le indicazioni operative in vista dell’applicazione del nuovo dazio forfettario sulle spedizioni di modesto valore.
Eliminazione della franchigia e dazio transitorio
A seguito dell’adozione del Regolamento (UE) 2026/382, a decorrere dal 1° luglio 2026 viene soppressa la franchigia dai dazi all’importazione per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro inviate direttamente da un paese terzo a una persona che si trova nell’UE. Dalla medesima data e fino al 1° luglio 2028 tali spedizioni saranno assoggettate ad un dazio forfettario pari a 3 euro per articolo, indipendentemente dalla classificazione tariffaria propria delle merci importate, dal fatto che le merci siano dichiarate nei tracciati H1, H6 o H7 e dal regime di riscossione IVA utilizzato (IOSS, regime speciale o IVA standard).
La misura — finalizzata a rafforzare i controlli sulle spedizioni di basso valore, contrastare fenomeni fraudolenti e garantire condizioni di maggiore equilibrio competitivo per gli operatori economici dell’UE — è destinata ad operare nelle more dell’introduzione dell’EU Customs Data Hub, prevista a partire dal 1° luglio 2028. Da quella data, infatti, tutte le merci oggetto di una vendita e-commerce, saranno soggette a dazio nei modi ordinari, cioè in base all’aliquota in base alla classificazione doganale loro propria.
Modifiche ai Regolamenti delegato e di esecuzione
L’applicazione delle nuove disposizioni ha determinato la necessità di modificare alcune disposizioni del Regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 in tema di procedure e tracciati dichiarativi. In attesa della pubblicazione dei relativi atti unionali, l’ADM segnala sin d’ora i seguenti ambiti di intervento:
- misure di integrazione in TARIC per i tracciati H7 e H1;
- adeguamento della garanzia per gli operatori titolari di autorizzazione alla dilazione di pagamento (DPO);
- richiesta di autorizzazione DPO per gli operatori che non ne siano titolari;
- modalità di contabilizzazione del dazio doganale specifico.
L’ADM ha altresì evidenziato che il nuovo dazio costituisce un diritto doganale (tipo tributo A00) ed è pertanto soggetto a IVA.
Adeguamenti dichiarativi
Sul piano dei codici procedura, l’ADM preannuncia l’eliminazione del codice Regime aggiuntivo C07, attualmente utilizzato per attestare la franchigia doganale per le spedizioni di modesto valore. Continueranno ad essere utilizzati, secondo i casi, i codici F48 (IOSS) ed F49 (regime speciale), mentre verrà introdotto il nuovo codice F53 per le operazioni di specie soggette a IVA ordinaria.
Product Identifiers
L’ADM segnala infine che verranno progressivamente introdotti nuovi requisiti relativi agli identificativi di prodotto (Product Identifiers), con obbligatorietà effettiva a partire dal 1° novembre 2026, finalizzati a rafforzare le attività di analisi dei rischi e i controlli sulle merci commercializzate mediante e-commerce.
Ulteriori informazioni e istruzioni di dettaglio saranno fornite con comunicazioni successive, a seguito dell’approvazione e della pubblicazione dei pertinenti atti unionali.
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A cura di
Antonio Sgroi
Lorenzo Calvo
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View all postsAntonio è Partner del dipartimento IVA & Dogane. È responsabile per le attività di consulenza in materia doganale e tassazione indiretta dei prodotti energetici e alcolici