Revocatoria dei pagamenti nell’ambito di un finanziamento in pool: alcuni spunti da una recente sentenza della Corte di Cassazione

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Prima Sezione – sentenza n. 24669 del 17 agosto 2026) è intervenuta su alcuni aspetti tipici delle operazioni di finanziamento in pool: il ruolo della banca capofila e l’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore in presenza di una parte creditrice plurisoggettiva.

La fattispecie oggetto della sentenza riguardava l’esperimento di un’azione revocatoria fallimentare, da parte dell’amministrazione straordinaria della società debitrice e la legittimazione passiva (esclusiva) della banca capofila quale soggetto incaricato dal pool di ricevere i pagamenti oggetto di revocatoria.

Fra i tanti motivi oggetto di ricorso in Cassazione trattati nella sentenza è interessante porre l’attenzione su due temi strettamente connessi al contenuto delle previsioni contrattuali del finanziamento da cui origina il pagamento oggetto di revocatoria:

  • la legittimazione passiva delle banche partecipanti al pool nell’ambito dell’azione revocatoria accolta in appello nei confronti della sola banca capofila: la Cassazione evidenzia la natura esclusivamente contrattuale degli assetti fra banche partecipanti e banca capofila e pertanto attribuisce rilevanza all’interpretazione del contratto ed alla volontà dei contraenti per definire l’ampiezza della legittimazione passiva dell’azione revocatoria. Su questo aspetto la Cassazione ha quindi chiarito che il contratto di finanziamento “può ben essere congegnato dalle parti nel senso di attribuire rilevanza esterna alla posizione della “Banca Erogante”, in modo che questa rimanga l’unica interlocutrice diretta nei confronti della parte finanziata, pur agendo nell’interesse comune delle banche finanziatrici”. La Cassazione, tuttavia, ha aggiunto che le banche finanziatrici, seppur non soccombenti, erano comunque legittimate ed interessate ad impugnare la sentenza oggetto di ricorso in Cassazione perché comunque nella sentenza si disponeva che rimaneva impregiudicato il diritto di regresso della banca capofila sulla base dei rapporti interni fra le banche finanziatrici;
  • l’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore (scientia decoctionis) in un finanziamento in pool. La Cassazione ha ritenuto che la sentenza della Corte d’appello contenesse un elemento di contraddittorietà in quanto attribuiva rilevanza alla conoscenza dello stato di insolvenza da parte delle banche del pool ma senza fornire alcun collegamento da cui si potesse concludere sulla conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca capofila che, secondo la stessa Corte d’appello, era l’unico soggetto legittimato passivo dell’azione revocatoria. La Cassazione ha inoltre espresso un rilievo critico nella parte in cui la Corte d’Appello ha presunto la conoscenza dello stato di insolvenza alla luce degli obblighi di informativa periodica (“ampi” e “pressanti” a detta della Corte d’appello) a carico del prenditore così come previsti nel contratto di finanziamento. Ragionamento presuntivo ritenuto insufficiente dalla Cassazione in quanto la mera previsione di obblighi informativi non è stata ritenuta sufficiente, in assenza di una motivazione che ne giustificasse il presunto effettivo adempimento, a fondare la conoscenza dell’insolvenza da parte della banca capofila.


Questa sentenza della Cassazione, che ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello per una nuova decisione, è interessante perché investe le clausole che disciplinano i rapporti fra le banche partecipanti al pool, clausole appartenenti alla parte più standardizzata dei contratti di finanziamento ma che, come ci mostra questa pronuncia, possono incidere in modo sostanziale sull’individuazione del soggetto sottoposto ad obblighi di restituzione (e quindi sulla diversa ripartizione del rischio fra finanziatori).

 

  • Carmelo è Partner e Responsabile del dipartimento di Banking & Finance. Assiste investitori, finanziatori società e e financial sponsors in operazioni bancarie e di private debt

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