Dopo la sentenza Italgomme, relativa agli accessi prezzo aziende e studi, con la sentenza Ferrieri e Bonassisa dell’8 gennaio 2026 la Corte europea dei diritti dell’Uomo (Corte EDU) torna ad occuparsi della normativa italiana sulle verifiche fiscali, per ribadire un concetto semplice: così non va.
Questa volta a finire sotto la lente dei giudici di Strasburgo sono le modalità con cui l’Amministrazione finanziaria può accedere ai dati bancari dei contribuenti.
La vicenda nasce da indagini finanziarie avviate dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di due persone fisiche, Ferrieri e Bonassisa, i quali, ricevuta notizia dalle proprie banche delle verifiche in corso sui loro conti, ricorrevano alla Corte EDU per lamentarsi:
- dell’eccessiva ampiezza della discrezionalità conferita alle autorità fiscali dalle pertinenti norme domestiche; e
- della mancanza di garanzie procedurali idonee a tutelare i contribuenti da eventuali abusi degli Uffici, difettando la possibilità di attivare un controllo giurisdizionale ex ante e/o ex post sulle modalità di svolgimento delle indagini finanziarie.
La Corte non ci gira attorno: ad essere violato è nuovamente l’art. 8 della Convenzione EDU, che tutela il “diritto al rispetto della propria vita privata”, impedendo ogni “ingerenza da parte delle autorità pubbliche … se non quella prevista dalla legge”.
In verità il tema non è nuovo nelle aule di Strasburgo. La Corte ha già chiarito, da un lato, che la consultazione del conto corrente dei cittadini integra un’ingerenza nella loro sfera privata (Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova c. Portogallo e Sommer c. Germania); dall’altro, che è legittimo per le autorità statali accedere ai dati bancari per contrastare l’evasione fiscale (G.S.B. c. Svizzera). La questione, però, è se sussistano nelle legislazioni nazionali garanzie sufficienti ed adeguate ad arginare condotte arbitrarie degli uffici, inclusa la possibilità di esaminare le modalità con cui sono state esercitati i poteri d’indagine.
Ebbene, nel caso di specie per i giudici la normativa italiana (art. 51, c. 1, n. 7, del d.p.r. 633/1972 e art. 32, c. 1, n. 7, del d.p.r. 600/1973) non soddisfa questa condizione. Non è, cioè, “sufficiente a delimitare la portata del potere discrezionale conferito alle autorità nazionali”, le quali vantano “un potere discrezionale illimitato”, avendo “la facoltà, non regolamentata, di valutare se applicare le misure contestate e di definire la portata delle informazioni da richiedere, che, per definizione, è molto ampia” (punto 78A).
Lo conferma la giurisprudenza della Cassazione: l’autorizzazione preventiva alle verifiche sui conti, che pure i funzionari devono acquisire dai vertici degli Uffici, non deve essere motivata, cosa che permette alle autorità di “esercitare un potere discrezionale illimitato” (punto 81).
È vero che la lotta all’evasione e “la necessità di non compromettere la scopo delle misure contestate … possano giustificare la mancanza di un controllo giurisdizionale o indipendente ex ante” (punto 86). Ma questi traguardi non possono giustificare la mancanza di un controllo ex post: l’autorizzazione alle indagini finanziarie, come rileva la giurisprudenza nazionale, “non può essere impugnata in via autonoma dinanzi ai tribunali tributari in quanto considerata un mero atto preparatorio” (punto 88). Né la Corte EDU ritiene adeguata la possibilità per il contribuente di dedurre l’illegittimità di detta autorizzazione impugnando il conseguente avviso d’accertamento. In primo luogo, perché detta autorizzazione non deve essere motivata a pena di nullità, con la conseguenza che la mancanza della motivazione non travolgerebbe gli esiti della verifica. E in secondo luogo, perché il ricorso al giudice sarebbe subordinato all’emissione dell’accertamento, che deve essere fondato proprio sulle risultanze di dette indagini e non è detto che lo sia.
La conclusione è scontata: per la Corte EDU la normativa italiana in tema concede “alle autorità nazionali una discrezionalità illimitata sia per quanto riguarda le condizioni di attuazione delle misure contestate sia per quanto riguarda la portata di tali misure”, privando i contribuenti del “livello minimo di protezione cui avevano diritto ai sensi della Convenzione” (punto 105).
Sulla scorta di ciò i giudici di Strasburgo elencano le iniziative che il legislatore italiano dovrà adottare per allineare la disciplina interna alla sentenza in esame (punti 114-115):
- dovranno essere fissate le circostanze e le condizioni in cui gli Uffici sono autorizzati ad accedere ai dati bancari dei contribuenti;
- questi ultimi dovranno avere la possibilità di chiedere ai giudici – prima e indipendentemente dall’emissione dell’accertamento – di appurare il rispetto, da parte dell’Amministrazione, di dette condizioni.
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Daniele è Associate del dipartimento Tax Disputes, Tax Disputes Resolution. Fornisce assistenza in verifiche e controversie tributarie.
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