Indennizzabilità dell’infortunio in smart working (nota a sentenza: Trib Padova sent. n. 462/2025)

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Il dibattito sulla sicurezza e la tutela dei lavoratori in modalità agile è un tema di costante attualità, alimentato da una realtà lavorativa in profonda trasformazione. In questo contesto, una recente sentenza del Tribunale di Padova, la n. 462/2025, ha riacceso i riflettori sull’indennizzabilità degli infortuni avvenuti durante lo svolgimento della prestazione in smart working. La decisione che ha suscitato notevole interesse si risolve in una coerente attuazione della Legge n. 81 del 2017, che ha introdotto e disciplinato il lavoro agile in Italia.

Il caso

La fattispecie concreta interessa una lavoratrice, dipendente dell’Università, che stava partecipando ad una videoconferenza presso la propria abitazione, quando si alzava dalla propria postazione per recuperare dei documenti e percorrendo un breve tragitto cadeva, fratturandosi una caviglia: si infortunava mentre svolgeva le proprie mansioni da remoto; L’INAIL in sede amministrativa dapprima riconosceva l’indennizzabilità dell’evento, ma poi ne escludeva la natura di infortunio sul lavoro, qualificandolo come incidente domestico, negando il rimborso anche delle spese mediche.

La dipendente ricorreva quindi dinnanzi al Giudice del Lavoro di Padova che nel riconoscere l’indennizzabilità dell’infortunio, riaffermava il principio giurisprudenziale secondo il quale nel lavoro agile, il luogo fisico in cui si svolge la prestazione non esclude la copertura assicurativa, a condizione che vi sia un nesso funzionale tra attività lavorativa ed evento lesivo.

Occorre quindi che il Lavoratore dia prova dell’esistenza di un nesso causale tra svolgimento delle mansioni da remoto e l’infortunio, nel caso di specie dimostrato dalla circostanza che la lavoratrice si trovava in videoconferenza ed era inciampata mentre si accingeva a recuperare dei documenti.

L’onere probatorio

La conseguente riflessione è rivolta alla diversa distribuzione dell’onere probatorio nei casi di sinistri che si verificano sul posto di lavoro: rispetto a quanto accade per gli infortuni verificatisi all’interno del luogo di lavoro, per gli episodi lesivi occorsi in smart working non opera alcuna presunzione a favore del lavoratore, che risulta dover allegare e provare giudizialmente tutte le circostanze idonee a dimostrare il nesso eziologico tra evento e mansioni.

Naturalmente anche in tali ipotesi il nesso di causalità è escluso dal cosiddetto “rischio elettivo”, qualora il lavoratore si ponga in una situazione rischiosa e dannosa per proprie scelte personali e volontarie, del tutto slegate dalle necessità inerenti alla prestazione lavorativa.

L’infortunio in itinere durante lo smart working

Un’ulteriore e interessante frontiera interpretativa riguarda l’infortunio in itinere del lavoratore agile. La legge estende la tutela anche al percorso tra l’abitazione e un altro luogo scelto per lavorare, a condizione che tale scelta sia “dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative” e risponda a criteri di “ragionevolezza“.

Proprio su questa premessa, il Tribunale di Milano (sentenza n. 3645/2024) ha riconosciuto l’indennizzabilità dell’infortunio occorso a una lavoratrice che si era allontanata da casa per andare a prendere la figlia a scuola, valorizzando la finalità di conciliazione vita-lavoro ed escludendo in tal caso il rischio elettivo, sul presupposto che la flessibilità del lavoro agile debba essere interpretata in modo da includere quelle necessità personali e familiari che la legge stessa si propone di agevolare.

In questi termini si conferma che la logica dell’infortunio in itinere nel lavoro agile non è riducibile al semplice tragitto casa-ufficio, ma si estende ad una molteplicità di percorsi che il lavoratore agile può percorrere anche per organizzare la propria vita, con una  potenziale dilatazione dei casi “indennizzabili”, che pertanto invoca un contributo interpretativo giudiziale chiamato ad applicare con attenzione il criterio della “ragionevolezza”.



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