Rappresentante doganale e rappresentante fiscale IVA: responsabilità solidale a geometria variabile?

Il Tribunale UE Tribunale UE, con la sentenza dell’8 luglio 2026 (causa T-356/25), sembra aver ridisegnato i confini della responsabilità solidale del rappresentante fiscale. La sentenza offre lo spunto di ricordare l’estensione della responsabilità del rappresentante doganale e del rappresentante fiscale Iva secondo la giurisprudenza domestica.

La sentenza del Tribunale UE

Il caso riguarda una società italiana registrata ai fini Iva in Grecia e che ha nominato una società spedizioniere doganale greca al fine di rappresentarla davanti alle autorità doganali e fiscali, presentare le dichiarazioni periodiche Iva, versare per conto della società l’imposta dovuta, ed occuparsi delle formalità doganali legate allo sdoganamento delle merci.

In seguito a una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria greca ha ritenuto solidalmente responsabile lo spedizioniere doganale per un omesso versamento Iva in relazione a cessioni intra-EU effettuate dalla partita Iva greca verso clientela stabilita in Bulgaria e Italia, ancorché mandato conferito esulasse da tali operazioni.

Al Tribunale UE è stato quindi richiesto sino a che punto la responsabilità solidale possa essere estesa per non essere in contrasto con il diritto unionale. I giudici EU hanno rilevato che secondo la norma europea sulla rappresentanza fiscale (art. 204 e 205 Direttiva Iva), l’assenza di limitazioni da parte della normativa nazionale non si presenta di per sé in contrasto con la normativa europea.

Ma è qui che il Tribunale introduce un correttivo che dà senso a tutta la decisione. Questa possibilità va letta sotto il principio di proporzionalità. Secondo i giudici UE, se il rappresentante fiscale ha ricevuto un mandato limitato — gestire dichiarazioni, versamenti, formalità doganali — la sua responsabilità solidale non può essere automatica, ma occorre verificare cosa il rappresentante fiscale potesse ragionevolmente sapere e quali controlli potesse davvero esercitare. Principio già seguito nella sentenza ALTI (Corte di giustizia UE, 20 maggio 2021, causa C-4/20,) che si era pronunciata sulla responsabilità del destinatario per l’IVA non versata dal fornitore.

I confini della responsabilità solidale del rappresentante fiscale Iva e doganale secondo la giurisprudenza nazionale

La normativa italiana prevede che il rappresentante fiscale Iva risponde in solido con il soggetto rappresentato per gli obblighi IVA di quest’ultimo (art. 17, comma, 3 del DPR Iva).

La Corte di Cassazione ha tuttavia riconosciuto una responsabilità “del tutto parziale” del rappresentante fiscale, limitata alle sole operazioni che il mandante non residente gli ha effettivamente attribuito. Non basta la nomina: occorre guardare al contenuto reale del mandato, verificare quali obblighi il rappresentante si sia assunto e se le operazioni contestate siano transitate per il suo tramite. Per le operazioni fraudolente, la Cassazione richiede invece una ingerenza attiva: la semplice conoscibilità dei fatti non basta (Cass. civ., Sez. trib., ordinanze 19 agosto 2025, nn. 23523 e 23524).

Il rappresentante doganale, invece, agisce nell’ambito disegnato dal Codice doganale dell’Unione che ammette la rappresentanza sia diretta — il rappresentante agisce in nome e per conto del mandante — sia indiretta — il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto del mandante, assumendo la veste di dichiarante e diventando debitore in solido dell’obbligazione doganale (dazi doganali, operazioni di sdoganamento curate per conto del mandante, e l’IVA all’importazione, quale diritto di confine a seguito delle disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale).

La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità solidale di due consulenti doganali non già in virtù di una responsabilità oggettiva ma in quanto avevano partecipato all’operazione irregolare sapendo, o dovendo ragionevolmente sapere, che l’introduzione delle merci non era conforme (Cass. civ., Sez. trib., sentenza 6 maggio 2026, n. 13005). Tale responsabilità è stata esclusa quando lo spedizioniere è riuscito a provare di avere verificato l’esattezza delle informazioni ricevute con la diligenza qualificata richiesta dalla normativa civilistica e di aver agito in buona fede (art. 1176, comma 2, c.c. – Cass. civ., Sez. trib., sentenza 24 gennaio 2025, n. 1776).

Nella stessa direzione si muove anche la giurisprudenza di merito che recentemente ha escluso la responsabilità solidale del rappresentante indiretto poiché aveva agito con la diligenza professionale e le informazioni ricevute apparivano pienamente affidabili (i.e. la documentazione appariva regolare e il rappresentante indiretto non poteva conoscere le condotte dell’esportatore e dell’importatore emerse solo dopo) (Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, sentenza 18 marzo 2026, n. 245 e nello stesso senso Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, sentenza 24 gennaio 2025, n. 61).

Che cosa fare per limitare una responsabilità solidale?

Il quadro che emerge, tra Lussemburgo e le corti italiane, appare essere coerente. Sia per il rappresentante fiscale sia per il rappresentante doganale, la responsabilità solidale non può essere presunta dalla sola qualifica. Va ricostruita sul mandato realmente ricevuto, sulle informazioni realmente disponibili, e sulla diligenza realmente esigibile.

Pertanto, per chi assume il ruolo di rappresentante doganale e/o di rappresentante fiscale IVA sarà doveroso delineare nitidamente il perimetro del proprio mandato e soprattutto tenere traccia delle informazioni/documenti richiesti e ricevuti per non ricadere nel perimetro della responsabilità solidale.



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A cura di
Michele Ferrari
Lorenzo Calvo
Eugenia Bertonazzi

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