Il D.Lgs. n. 148 del 7 agosto 2026 – recante <<Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione>> (il c.d. Decreto Omnibus) – ha modificato nuovamente il regime fiscale delle svalutazioni dei titoli obbligazionari e degli altri titoli in serie o di massa, sia immobilizzati che dell’attivo circolante, già oggetto di interventi innovativi ad opera della recente Legge di Bilancio 2026 (la n. 199/2025). [1]
Secondo il regime fiscale appena introdotto:
- le svalutazioni dei titoli obbligazionari (nonché degli altri titoli in serie o di massa[2]) facenti parti del comparto del trading, sia per i soggetti OIC adopter che per quelli che adottano i principi contabili internazionali, assumono rilevanza fiscale nella misura rilevata a conto economico <<in base alla corretta applicazione dei principi contabili>>;
- le svalutazioni dei titoli obbligazionari (nonché degli altri titoli in serie o di massa) iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie non hanno rilevanza fiscale indipendentemente dai principi contabili adottati, mentre sono deducibili esclusivamente le minusvalenze “realizzate” a seguito (tipicamente) di cessione a titolo oneroso.
Nel dettaglio le novità recate dall’art. 5, commi 1 e 3, del citato D.Lgs. n. 148/2026 (nel prosieguo, anche più semplicemente il “Decreto”).
Analisi delle modifiche normative
- La nuova disciplina introdotta dall’art. 5 del Decreto
L’art. 5 del Decreto è intervenuto sul quadro normativo previgente:
- sostituendo l’art. 94 co. 4 e 4-bisdel TUIR;
- sostituendo l’art. 101 co. 2 del TUIR;
- sopprimendo la lett. c) dell’art. 110 co. 1 del TUIR
B.1 Obbligazioni e titoli similari iscritti nell’attivo circolante
In particolare, con la sostituzione del comma 4 dell’art 94, è ora previsto che, per le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa iscritti nell’attivo circolante, assuma rilievo ai fini fiscali la valutazione operata “in base alla corretta applicazione dei principi contabili”, con la conseguenza che la svalutazione rilevata a conto economico concorre alla formazione del reddito.
Tale disciplina si applica:
- a tutti i titoli obbligazionari facenti parte del trading(sia “quotati” che “non quotati”);
- ai soggetti OIC adopter nonché ai soggetti che applicano i principi contabili internazionali.
Viene meno quindi il criticato limite del valore minimo, introdotto dall’art. 1, co. 130, della legge n. 199/2025.
B.2. Obbligazioni e titoli similari iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.
La nuova disciplina della svalutazioni delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa iscritti tra le immobilizzazioni finanziarierisulta, oltre che dai “nuovi” commi 4 e 4 bis dell’art. 94, anche (e soprattutto) dal “nuovo” testo dell’art. 101, comma 2, del TUIR, ai cui sensi <<per la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell’articolo 94; tuttavia, per i beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2.>>
Posto che i titoli obbligazionari e gli altri titoli in serie o di massa rientrano tra <<i beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera e)>>,si evidenzia che per tali titoli, ove costituiscano immobilizzazioni finanziarie, secondo la nuova disciplina introdotta dal Decreto:
- non si possono applicare le previsioni dell’art. 94, comma 4 bis, le quali non riguardano più i titoli obbligazionari e gli altri titoli in serie o di massa [3];
- si applica la seconda parte dell’art. 101, comma 2, secondo cui sono deducibili esclusivamente le minusvalenze<<realizzateai sensi dell’articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2>>.
Per ragioni di coerenza rispetto al nuovo principio della deducibilità delle sole minusvalenze “da realizzo” – oltre alla già illustrata riformulazione del comma 4 bis dell’art. 94 –è stato soppresso, nella lett. c) dell’art. 110 co. 1 del TUIR, il periodo secondo cui <<per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte>>.
B.3 Decorrenza
Ai sensi dell’art. 5 co. 3 del Decreto, le modifiche entrano in vigore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (il 2026 “solare”).
Tuttavia, è previsto un particolare regime transitorio per i titoli obbligazionari detenuti da soggetti diversi da quelli IAS/IFRS adopter e classificati come immobilizzazioni finanziarie al termine del periodo di imposta precedente (il 2025 “solare”). Per tali titoli, <<le plusvalenze iscritte nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche>> ora apportate.
Riflessioni conclusive
L’intervento normativo operato dal Decreto realizza sicuramente una semplificazione della disciplina applicabile, posto che:
- individua un unico regime per le singole tipologie di titoli: un unico regime per l’attivo circolante e un unico regime per il comparto immobilizzato (rendendo irrilevante il fatto che i titoli siano “quotati” o “non quotati”);
- nell’ambito della singola tipologia, non prevede differenziazioni per i soggetti OICadopterrispetto ai soggetti IAS/IFRS adopter.
Peraltro, la deducibilità delle sole minusvalenze da realizzo per i titoli immobilizzati, comporta un nuovo elemento di divergenza tra l’imponibile fiscale e l’utile civilistico, determinando probabili penalizzazioni sotto il profilo finanziario (essendo evidentemente differita la deducibilità di componenti negativi di reddito), solo in parte attenuate, sotto il profilo economico, dalla correlativa possibilità di iscrivere imposte anticipate.
A cura del TeamInsurance & Financial Corporate Tax
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Note:
[1] Commentata nell’insight avente medesimo oggetto.
[2] L’espressione “titoli obbligazionari” utilizzata nel testo (nel presente paragrafo e nei successivi), deve intendersi come riferita anche ai titoli in serie o di massa, tra cui anche le quote di organismi collettivi del risparmio (OICR).
[3] La norma peraltro è circoscritta ai soggetti IAS/IFRS adopter.