Imposta di bollo sulle polizze vita: disciplina previgente e nuovo assetto normativo

WST Insurance & Financial Corporate Tax

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 87 e 88, L. 207/2024) ha introdotto una rilevante revisione del regime dell’imposta di bollo applicabile alle comunicazioni relative alle polizze vita di ramo III e V, ossia ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario quali unit linked, index linked e di capitalizzazione.

La modifica più significativa riguarda le modalità e i tempi di versamento dell’imposta. Nel regime previgente, il versamento all’Erario avveniva soltanto al momento della liquidazione o del riscatto della polizza.

Dal 1° gennaio 2025, invece, il legislatore ha previsto che l’imposta di bollo sia dovuta e versata annualmente dalle imprese di assicurazione secondo le ordinarie modalità dell’imposta di bollo virtuale, analogamente a quanto già previsto per gli altri prodotti finanziari. Resta fermo che il relativo onere continua a gravare economicamente sul cliente, in quanto l’importo versato dalla compagnia sarà successivamente scomputato dalla prestazione liquidata alla scadenza o al momento del riscatto della polizza.

La riforma si applica non solo ai nuovi contratti stipulati dal 2025, ma anche alle polizze già in essere al 1° gennaio 2025. Per queste ultime è stata introdotta una disciplina transitoria che prevede il versamento rateizzato dell’imposta maturata fino al 31 dicembre 2024 (di seguito, anche “bollo pregresso”): 50% entro il 30 giugno 2025, 20% entro il 30 giugno 2026, 20% entro il 30 giugno 2027 e il residuo 10% entro il 30 giugno 2028.

I principi fondamentali della riforma sono stati chiariti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025 e successivamente ripresi e ulteriormente sviluppati nella Risposta ad interpello n. 78 del 12 marzo 2026, con cui l’Agenzia delle Entrate ha affrontato alcuni specifici quesiti formulati dagli operatori del settore assicurativo.

In particolare, l’Agenzia delle entrate:

  • ha confermato che il bollo pregresso debba essere versato secondo il piano di rateizzazione sopra citato nonostante la polizza venga riscattata prima della scadenza di detto piano (30 giungo 2028) e che con riferimento all’imposta dovuta annualmente a partire dal 2025 il versamento debba essere effettuato con le modalità ordinarie previste per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modalità virtuale, con versamento mediante il modello F24;
  • ha affrontato il tema dell’acconto previsto dall’art. 15-bis del DPR n. 642/1972. Anche sotto questo profilo, l’Agenzia ha confermato che il meccanismo dell’acconto continua a trovare applicazione pure con riferimento al nuovo regime di versamento annuale dell’imposta di bollo sulle polizze vita;
  • circa la possibilità di versamento mediante compensazione orizzontale di crediti fiscali, è stato precisato che il credito ulteriore derivante dal versamento dell’imposta sulle riserve matematiche possa essere utilizzato anche in compensazione delle rate stabilite per il versamento del bollo pregresso;
  • ha chiarito che dal 2025 l’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di emersione (c.d. “scudo fiscale”) va calcolata sottraendo il bollo annuale dovuto dalle compagnie assicurative, che devono comunicarlo agli intermediari per consentire lo scomputo. Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2024, invece, il bollo speciale può essere compensato con il bollo accantonato negli anni precedenti, secondo le nuove scadenze previste dalla Legge di Bilancio 2025.


Infine, si segnala che fra le imprese del settore è stato oggetto di approfondimento il trattamento contabile e la qualificazione del credito verso la clientela derivante dall’anticipazione dell’imposta.

Il nuovo meccanismo comporta infatti un significativo anticipo finanziario a carico delle imprese, le quali sono tenute a versare annualmente all’Erario importi che, nel precedente assetto normativo, sarebbero stati corrisposti soltanto al momento della cessazione del contratto. Tale disallineamento temporale rispetto al successivo recupero nei confronti del cliente determina l’insorgenza di un effettivo onere finanziario.

Il profilo in commento ha dato adito a diverse interpretazioni anche in ambito associativo.

Nel complesso, la riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 segna un significativo cambio di paradigma nel trattamento dell’imposta di bollo sulle polizze vita, riallineando il comparto assicurativo agli altri prodotti finanziari e producendo rilevanti effetti finanziari, fiscali e contabili per le imprese assicurative.

 

A cura di
Carmine Covino
Alessandro Giancaspro

 

  • WST_Carmine Covino

    Carmine è Senior Counsel del dipartimento Insurance & Financial Corporate Tax. Si occupa di fiscalità diretta e indiretta relativa a imprese industriali, assicurative, bancarie, enti pubblici ed enti del Terzo Settore.

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