Dazi USA: la Corte Federale del Commercio Internazionale USA apre ai rimborsi

La vicenda dei dazi statunitensi ha conosciuto, nelle ultime settimane, due ulteriori sviluppi particolarmente rilevanti.

In primo luogo, la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Learning Resources ha escluso che l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) possa costituire una base legale sufficiente per l’introduzione dei c.d. dazi “reciproci”, dichiarandone quindi l’illegittimità, senza tuttavia pronunciarsi sulla restituzione delle somme già versate. Proprio su questo ulteriore profilo è poi intervenuta la successiva decisione del 4 marzo 2026 della U.S. Court of International Trade (CIT), nel caso Atmus Filtration, con la quale è stato disposto il ricalcolo, senza applicazione dei dazi IEEPA, delle importazioni non ancora definitive, nonché la restituzione dei dazi già riscossi, comprensivi di interessi.

Restano tuttavia ancora incertezze in merito alle modalità e alle tempistiche dei rimborsi, nonché al relativo perimetro soggettivo; a tal riguardo, secondo parte dei commentatori statunitensi, tali restituzioni potrebbero essere infatti limitate alle sole imprese che abbiano già presentato ricorso.

In questo contesto, il tema può presentare interesse anche per le imprese italiane, sia nei casi in cui esse abbiano effettuato direttamente l’importazione, ad esempio tramite una propria presenza negli Stati Uniti o in forza di specifici assetti contrattuali, sia nelle ipotesi in cui abbiano interesse a sollecitare l’importatore statunitense a richiedere il rimborso, ove il relativo onere sia stato da esse sostenuto, almeno indirettamente.

Quanto al panorama tariffario attuale, va considerato anzitutto che, dopo la caduta dei dazi “reciproci” fondati sull’IEEPA, l’amministrazione statunitense ha fatto ricorso alla Section 122 del Trade Act, che consente al Presidente di introdurre temporaneamente nuovi dazi per far fronte a squilibri della bilancia dei pagamenti.

In tale contesto è stato introdotto un nuovo dazio generalizzato, inizialmente del 10% e successivamente elevato al 15%, destinato ad applicarsi per un periodo massimo di 150 giorni, salvo approvazione del Congresso per un’eventuale proroga. Tale dazio si somma alle tariffe “most favored nation” (MFN) applicate in base agli impegni assunti dagli Stati Uniti nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). La nuova misura, tuttavia, non si applica ad alcuni prodotti espressamente esentati, tra cui figurano, fra gli altri, determinati minerali critici, taluni prodotti aerospaziali, specifici dispositivi elettronici e alcuni prodotti agricoli. Restano inoltre pienamente operativi i dazi adottati ai sensi della Section 232, in particolare su acciaio e alluminio, nonché le misure fondate sulla Section 301.

Il quadro, pertanto, continua a presentarsi articolato e tuttora caratterizzato da un elevato grado di incertezza per gli operatori economici.

 

 

A cura di
Antonio Sgroi
Lorenzo Calvo
Giuseppe Liotta

 

 

 

  • Antonio Sgroi_ Partner IVA & Dogane

    Antonio è Partner del dipartimento IVA & Dogane. È responsabile per le attività di consulenza in materia doganale e tassazione indiretta dei prodotti energetici e alcolici

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