Regolamento sugli imballaggi (“PPWR”): prime indicazioni operative e impatti per le imprese

In data 30 marzo 2026, la Commissione europea ha pubblicato una bozza di linee guida (di seguito, le “Linee Guida”), accompagnata da FAQ, finalizzate a chiarire i principali aspetti applicativi del nuovo regime applicabile agli imballaggi a valle dell’emanazione del Regolamento (UE) 2025/40 (di seguito, il “Regolamento”), noto come Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), entrato in vigore già l’11 grbbario 2025. Tali documenti, sebbene non ancora applicabili, forniscono indicazioni rilevanti per gli operatori economici in vista dell’entrata in applicazione delle nuove disposizioni.

Ripercorrendo brevemente il contesto in cui ci si muove, si ricorda che il Regolamento disciplina l’intero ciclo di vita degli imballaggi, dalla progettazione alla gestione del rifiuto, applicandosi a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione, inclusi quelli importati da Paesi terzi, nonché ai rifiuti di imballaggio generati nel territorio europeo.

L’impianto normativo introduce obblighi armonizzati in materia di progettazione, composizione, etichettatura, riciclabilità e responsabilità estesa del produttore (EPR), con effetti diretti su costi, organizzazione aziendale e scelte produttive.

Tra le innovazioni di maggiore impatto si segnala il divieto di immettere sul mercato imballaggi destinati al contatto con alimenti contenenti sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (di seguito, “PFAS”) oltre determinate soglie.

Il Regolamento individua limiti quantitativi stringenti, differenziati in funzione delle modalità di misurazione (analisi mirata, somma delle PFAS, contenuto totale comprensivo dei polimeri), fondati sul presupposto della pericolosità intrinseca di tali sostanze e dell’assenza di una soglia di sicurezza per l’esposizione umana.

Il Regolamento introduce altresì un sistema di etichettatura uniforme a livello europeo, destinato a sostituire le discipline nazionali attualmente vigenti. Gli imballaggi dovranno recare etichette armonizzate contenenti informazioni sui materiali che li compongono. Le etichette, basate su pittogrammi definiti dalla Commissione, dovranno essere facilmente comprensibili e accessibili, anche per persone con disabilità. Specifici obblighi informativi sono previsti per gli imballaggi compostabili, con indicazioni circa le modalità corrette di smaltimento e le limitazioni al compostaggio domestico.

Le Linee Guida forniscono chiarimenti rilevanti in merito alla ripartizione delle responsabilità tra i diversi operatori economici. In particolare, viene distinta la figura del fabbricante, responsabile della progettazione e della conformità tecnica dell’imballaggio, da quella del produttore, inteso come il soggetto che immette il prodotto sul mercato in uno Stato membro e che è tenuto a sostenere i costi della responsabilità estesa (EPR).

Il criterio di individuazione del produttore assume natura territoriale, con la conseguenza che uno stesso operatore può essere qualificato come produttore in più Stati membri, con obblighi di registrazione e contribuzione distinti.

Ulteriori precisazioni attengono alla nozione di imballaggio, che viene definita sulla base della sua funzione: rientrano nel relativo ambito gli oggetti destinati a contenere, proteggere o trasportare un prodotto, mentre ne restano esclusi quelli che costituiscono parte integrante del prodotto stesso, con conseguenti ricadute sugli obblighi di natura ambientale.

Le Linee Guida chiariscono, inoltre, che una succursale priva di personalità giuridica non può essere qualificata come “importatore”. Per contro, gli operatori stabiliti al di fuori dell’Unione europea che intendano immettere imballaggi sul mercato comunitario sono tenuti a designare un rappresentante autorizzato nello Stato membro di destinazione.

Sotto il profilo tecnico, viene fornito un ulteriore livello di dettaglio in merito alle restrizioni applicabili alle PFAS negli imballaggi destinati al contatto con alimenti, con criteri di valutazione fondati sul contenuto totale di fluoro. Parallelamente, si rafforza l’approccio alla progettazione orientata al riciclo, attraverso l’introduzione di requisiti progressivi fino al 2030, con l’obiettivo di garantire, entro il 2035, la piena operatività dei sistemi di riciclo.

Il Regolamento rappresenta un passaggio decisivo verso un sistema europeo degli imballaggi maggiormente integrato e orientato all’economia circolare.

In tale contesto, le indicazioni fornite tramite le Linee Guida, seppur in fase di definizione, costituiscono un utile strumento interpretativo, che consente agli operatori di anticipare le criticità applicative e pianificare in modo efficace le strategie di adeguamento.

 

 

A cura di 
Francesca Cossu
Alessia Pedicini

 

Fonti:

Linee Guida del Regolamento EU 2025/40.






  • WST_ Francesca Cossu

    Francesca è Partner del dipartimento Legal Corporate. Assiste le imprese di medie e grandi dimensioni nella redazione e nella negoziazione di contratti commerciali.

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