Con il Regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato il 26 febbraio 2026 ed entrato in vigore il 18 marzo 2026, l’Unione Europea ha affrontato il cambiamento dei consumi di vino, che, come evidenziato nel Regolamento, risulta ai minimi storici. Al contrario, negli ultimi anni si è registrato un costante aumento della domanda di prodotti vitivinicoli a titolo alcolometrico ridotto, ottenuti mediante dealcolazione.
Gli organismi dell’Unione Europea sono quindi intervenuti per adeguare il quadro normativo al mercato e tra le principali novità, il Regolamento, con l’articolo 1, punto 10), ha modificato in parte l’articolo 119 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina le indicazioni obbligatorie per l’etichettatura e la presentazione di alcuni prodotti elencati nell’Allegato VII, parte II, dello stesso Regolamento, tra cui il vino. In particolare, l’art. 119, paragrafo 1, lettera a), è stato modificato prevedendo che, nel caso in cui sia stato effettuato un trattamento di dealcolazione, la designazione del prodotto vitivinicolo deve essere accompagnata da: “i) dal termine “zero alcol” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol, accompagnato dall’espressione “0,0 %” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,05 % vol, ii) dal termine “a tenore alcolico ridotto” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore di almeno il 30 % al titolo alcolometrico effettivo minimo dei prodotti della relativa categoria prima della dealcolazione[1]”.
È stata inoltre aggiunta la previsione, in forza della quale, nel caso di prodotti vitivinicoli sottoposti a dealcolazione, debba essere indicato “ottenuto mediante dealcolazione”. Infine, al medesimo paragrafo anzidetto, è stato introdotto un comma che stabilisce che l’obbligo di riportare le indicazioni obbligatorie su un determinato imballaggio si applica una sola volta in relazione a tale imballaggio.
Il Regolamento introduce poi una deroga rilevante in materia di indicazioni obbligatorie: il nuovo paragrafo 6 del medesimo articolo 119 prevede che l’obbligo di riportare la dichiarazione nutrizionale e l’elenco degli ingredienti, come indicato rispettivamente all’articolo 9, paragrafo 1, lettere l) e b) del Regolamento (UE) n. 1169/2011, non si applica nel caso di prodotti vitivinicoli destinati esclusivamente all’esportazione.
Significative modifiche hanno interessato anche il Regolamento (UE) 251/2014, che disciplina la definizione, la designazione, la presentazione e l’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. In particolare, l’articolo 3 è stato integrato dal Regolamento prevedendo che i prodotti vitivinicoli aromatizzati ottenuti da prodotti vitivinicoli sottoposti a un trattamento di dealcolazione conformemente al Regolamento (UE) n. 1308/2013 possano presentare un titolo alcolometrico volumico effettivo e totale inferiore a quello indicato nella medesima norma richiamata.
In ragione di tale rilevante modifica, in tema di designazione, all’articolo 5 è poi stato introdotto il paragrafo 1bis che prevede che “Se i prodotti vitivinicoli aromatizzati sono stati ottenuti da prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti, in tutto o in parte, a trattamento di dealcolazione conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le loro denominazioni di vendita sono completate dai termini stabiliti all’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e all’articolo 119, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1308/2013 alle condizioni ivi stabilite”.
Analogamente a quanto previsto sempre per l’articolo 119 del Regolamento 1308/2013, dopo l’articolo 6-bis del Regolamento (UE) 251/2014 è stato inserito l’articolo 6-ter, che dispone che l’obbligo di riportare le indicazioni obbligatorie su un determinato imballaggio si applica una sola volta per tale imballaggio.
Queste sono solo alcune delle principali modifiche introdotte dal Regolamento, il quale in ogni caso ha previsto che potranno continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento scorte i prodotti vitivinicoli, appartenenti alle categorie di cui all’allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9) del Regolamento (UE) n. 1308/2013, che sono stati sottoposti a procedimento di dealcolazione e che sono stati etichettati in conformità dell’articolo 119, paragrafo 1, lett. a), punti nn. i) e ii) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 prima del 19 settembre 2027, data dalla quale si applicherà per l’appunto l’articolo 1 punto 10) del Regolamento.
A cura di
Francesca Cossu
Ilenia Daghetta
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Note di approfondimento:
[1] Il 13 marzo 2026 è stata pubblicata la rettifica del Regolamento (UE) 2026/471 che ha sostituito in tutto il regolamento i termini “dealcolizzato” e “dealcolizzazione”, rispettivamente, con i termini “dealcolato” e “dealcolazione” in tutto il regolamento.
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View all postsFrancesca è Partner del dipartimento Legal Corporate. Assiste le imprese di medie e grandi dimensioni nella redazione e nella negoziazione di contratti commerciali.