La rilevanza fiscale delle rettifiche di errori contabili: il punto sulla disciplina in vigore

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Premessa

La disciplina della rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili è stata introdotta attraverso la modifica dell’art. 83 del TUIR ad opera dell’art. 8 del D.L. n.73/2022 (convertito con L. n.122/2022), successivamente integrata dall’art. 1, comma 273, della Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) e in ultimo modificata dall’art. 4 del decreto correttivo Ires, D.Lgs n. 192/2025, con effetti sulle rettifiche di errori contabili rilevate nei bilanci degli esercizi che iniziano a partire dal 1°gennaio 2025.

La novità introdotta nell’ordinamento nel 2022 consiste nel riconoscimento fiscale immediato dei componenti reddituali iscritti nel bilancio dell’esercizio in cui viene effettuata la correzione contabile che li genera, senza la necessità di ricorrere alla presentazione di dichiarazioni integrative relative ai periodi d’imposta precedenti.

L’intervento recentemente operato attraverso il citato art. 4 del decreto correttivo Ires attua il criterio direttivo contenuto nell’art. 9, comma 1, lett. c), della Legge delega n. 111/2023, volto a rafforzare il processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali delle poste contabili e mira ad agevolare – spiega la Relazione illustrativa – le imprese caratterizzate da una significativa mole di operazioni nella fase di chiusura rapida del bilancio e dalla conseguente emersione di errori inevitabilmente frequenti in sede di fast closing.

Vediamo in sintesi come le ultime modifiche recate all’art. 83 del Tuir dal D.Lgs n. 192/2025 abbiano impattato la disciplina con riferimento agli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione ai fini Ires, non senza aver prima evidenziato la restrizione temporale di efficacia della disciplina introdotta dal decreto correttivo.

Dopo le modifiche apportate dal decreto 192, infatti, sia ai fini Ires (art. 83 del Tuir), che ai fini Irap (art. 5 del D.Lgs. n. 446/97), la rettifica contabile è fiscalmente rilevante “se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza”.

Ambito Soggettivo

Sotto il profilo soggettivo, prima della modifica apportata dall’art. 4 del decreto correttivo Ires erano esclusi dal regime di rilevanza fiscale delle poste correttive di errori contabili i soggetti che non adottano il principio di derivazione rafforzata e quelli che, pur adottando tale principio, non sottopongono il bilancio alla revisione legale.

La discontinuità con questo scenario è data dal fatto che l’art. 4 citato colloca la disciplina degli errori contabili nel comma 1-ter dell’articolo 83 del TUIR, così estendendo la sua applicazione anche ai soggetti per i quali non rilevano ai fini fiscali, le qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali del bilancio, ossia che non sono in regime di derivazione rafforzata. In sostanza la novità di rilievo è che sono attratte nell’ambito della disciplina le micro-imprese (ex art. 2435-ter c.c.), anche se permane la necessità che si tratti di soggetti tenuti alla revisione obbligatoria del proprio bilancio, ai sensi dell’art. 2477 del Codice civile. È il caso, ad esempio, delle micro-imprese al vertice di un gruppo il cui bilancio consolidato deve essere obbligatoriamente certificato da revisori legali.

Il fatto che il legislatore abbia privilegiato il requisito della revisione legale del bilancio quale presidio di affidabilità dell’informazione contabile non è banale, soprattutto in relazione alla questione del sindacato dell’Amministrazione finanziaria sulla qualificazione contabile dell’errore, di cui si farà breve cenno oltre.

A tal proposito, nella Risposta ad interpello n. 63/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’applicazione della disciplina di rilevanza fiscale delle correzioni contabili, il requisito della revisione legale del bilancio vada riferito all’esercizio in cui l’errore è stato corretto, a nulla rilevando verificare la condizione nel bilancio in cui, invece, è stato commesso.

Ambito Oggettivo

L’ambito oggettivo della disciplina in argomento si conferma circoscritto agli errori contabili propriamente definiti, ossia alle rappresentazioni non corrette derivanti dall’omesso utilizzo o dall’erroneo impiego di informazioni già disponibili al momento della redazione del bilancio. Restano invece escluse le modifiche derivanti da cambiamenti di principi contabili, i cambiamenti di stima e, più in generale, le rettifiche fondate su informazioni sopravvenute successivamente alla chiusura dell’esercizio, in coerenza con i principi contabili OIC 29 e IAS 8.

La novità principale recata in questo ambito dal decreto correttivo Ires, piuttosto, è che assume particolare importanza la distinzione tra errori “rilevanti” ed errori “non rilevanti”, poiché nella disciplina attualmente in vigore solo la correzione di questi ultimi beneficia della rilevanza fiscale diretta.

Conseguentemente per gli errori rilevanti  – la cui rettifica, per intendersi, interessa il Patrimonio netto, sia in ambiente contabile nazionale che internazionale – torna ad applicarsi il tradizionale sistema delle dichiarazioni integrative.

In questo scenario risulta particolarmente evidente l’importanza della qualificazione contabile delle fattispecie, prioritariamente in termini di errore e, successivamente, per la natura rilevante o non rilevante del medesimo.

Sul punto è interessante notare che la nuova formulazione dell’art. 83, comma 1-ter, non fa riferimento alla natura rilevante o meno dell’errore, ma dal punto di vista letterale sembra attribuire rilevanza alla qualificazione risultante dal bilancio – da sottolineare – sottoposto a revisione legale.

Secondo alcuni studiosi questa formulazione normativa non sembrerebbe legittimare l’Amministrazione finanziaria a sindacare la conformità del comportamento del redattore del bilancio a quanto stabilito dai principi contabili di riferimento, ma il tema è delicato e sull’argomento non resta che attendere indicazioni e chiarimenti dalle fonti ufficiali di riferimento.

Considerazioni conclusive

Nel complesso, l’ultimo intervento normativo operato con il decreto correttivo Ires rappresenta un ulteriore passo nel percorso di coordinamento tra disciplina contabile e disciplina fiscale.

Permangono profili interpretativi destinati a essere chiariti dalla prassi e dalla giurisprudenza, al momento è dato rilevare che il legislatore abbia ristretto la portata della disciplina della rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili, mantenendo con tale manovra la finalità di ridurre gli adempimenti connessi alle rettifiche e, allo stesso tempo, attenuando normativamente alcune criticità applicative.

 

 


A cura del Team Corporate Tax di Roma

 

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