Il ruolo dell’esperto
La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (di seguito, “CNC”), istituto disciplinato dal Titolo II del D. Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi e dell’Insolvenza, di seguito “CCII”), consente all’imprenditore che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale, economico-finanziario di intraprendere il risanamento dell’impresa con il supporto di un soggetto terzo e indipendente, individuato nella figura dell’Esperto (cfr. art. 2, o-bis, CCII), nominato dalla Camera di Commercio.
L’Esperto nel corso della CNC assume un ruolo centrale di terzietà, facilitazione e supervisione delle trattative tra l’imprenditore e i creditori accompagnando le parti nella ricerca di soluzioni concordate e facilitando lo svolgimento del confronto nell’ambito della procedura. Egli mantiene, inoltre, un canale di interlocuzione con il tribunale al quale fornisce il proprio parere sulla situazione delle trattative e sulla fattibilità del risanamento ogniqualvolta le parti si rivolgano all’autorità giudiziaria per ottenere le autorizzazioni previste dalla normativa (prededuzione di finanziamenti, cessione azienda).
La durata dell’incarico
La durata dell’incarico dell’Esperto coincide con la durata della procedura: 6 mesi con possibilità di rinnovo per un eguale periodo su richiesta dell’imprenditore e previo assenso dello stesso Esperto, qualora le trattative siano avviate ma non ancora concluse e il piano di risanamento mantenga la propria realizzabilità. Tuttavia, l’esperienza applicativa della CNC ha mostrato come la funzione dell’Esperto, pur incardinata entro un arco temporale definito dalla legge, non si esaurisca allo spirare del termine.
La Relazione illustrativa del correttivo ter al CCII, commentando l’art. 16 riferito alle attività successive alla CNC, afferma che “l’esperto potrebbe dover compiere (attività) dopo la chiusura delle trattative, resa necessaria, per esempio, dal fatto che una autorizzazione ex articolo 22 richiesta in prossimità della scadenza della composizione negoziata sia rilasciata dopo, oppure quando l’accordo raggiunto con i soggetti interessati al risanamento in pendenza della composizione negoziata debba essere sottoscritto dall’esperto una volta scaduti i 360 giorni, o, ancora, nei casi in cui si debba attendere il verificarsi di condizioni sospensive cui l’accordo è sottoposto” precisando altresì che “tali esigenze si sono manifestate di frequente nel periodo di prima applicazione della composizione negoziata ed è quindi opportuno chiarire che questa attività è possibile e che, mantenendo l’esperto il ruolo di terzo, la sua attività, anche se successiva, non rientra in quella professionale per la quale è prevista l’incompatibilità per i due anni successivi alla chiusura della composizione”.
Il Correttivo Ter ha rafforzato il ruolo dell’Esperto
Il Correttivo Ter, intervenendo sull’art. 16 CCII, ha rafforzato in modo significativo il ruolo dell’Esperto nella CNC. La modifica normativa ha infatti previsto la possibilità di svolgere attività anche nella fase successiva alla conclusione della procedura, introducendo una deroga al divieto di instaurare rapporti professionali con l’imprenditore nei due anni successivi. Tale scelta consente di delineare con maggiore precisione i contorni dell’ultrattività dell’incarico dell’Esperto, quando ciò sia necessario per non interrompere il percorso di risanamento avviato.
Questa prospettiva trova conferma anche nell’ambito dell’istanza ex art. 22 CCII. Il Tribunale, chiamato a verificare “la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori”, può richiedere all’Esperto un parere motivato su tali profili, fissando l’udienza in una data successiva alla scadenza del termine di proroga dell’incarico. In tali circostanze, l’Esperto è legittimato a proseguire le attività funzionali all’istanza anche oltre il suddetto termine.
L’ultrattività, dunque, non rappresenta un’eccezione, bensì una naturale conseguenza della struttura stessa della CNC, pensata per adattarsi alle esigenze concrete dell’impresa e dei creditori e orientata alla massima efficacia delle trattative. Interrompere il ruolo dell’Esperto per ragioni meramente cronologiche significherebbe compromettere la continuità del dialogo negoziale e, in ultima analisi, mettere a rischio la riuscita del risanamento.
In conclusione, la CNC si conferma un istituto inscindibilmente legato alla presenza dell’Esperto, la cui funzione – centrale e dinamica – è destinata a protrarsi, quando necessario, sino alla piena conclusione del percorso di riequilibrio dell’impresa. Ne deriva una concezione pienamente funzionale dell’incarico: ciò che rileva non è la durata formale, ma l’esigenza di assicurare continuità, presidio tecnico e imparzialità lungo l’intero iter delle trattative, in coerenza con la logica stessa della CNC. In questa prospettiva, la durata dell’intervento dell’Esperto assume un valore funzionale e strumentale alla realizzazione degli obiettivi della CNC.
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A cura del Team Restructuring