Dividendi e plusvalenze “pex”: la tassazione alla luce della Legge di Bilancio 2026

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La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, c. 51-55 della L. 199/2025) interviene sulla disciplina fiscale della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze aventi i requisiti PEX percepiti dalla società residenti.

In particolare, il regime di esclusione dalla base imponibile IRES, pari al 95% degli utili percepiti (art. 89, co. 2 Tuir) viene confermato se la società che percepisce i dividendi detiene in un’altra impresa una partecipazione:

  1. in misura non inferiore al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili;
  2. avente un valore fiscale pari o superiore a 000 euro.


Le suddette modifiche sono applicabili anche agli utili provenienti da società ed enti non residenti.

I due requisiti (percentuale del 5% o valore fiscale di 500.000 euro) sono alternativi, per cui è sufficiente che risulti verificato uno dei due affinché gli utili continuino a essere assoggettati al previgente e più favorevole regime fiscale.

Per i dividendi rivenienti da partecipazioni “sotto soglia”, l’imponibilità è invece integrale.

Ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo – intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), e comma 2, del Codice civile – tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

Ulteriori modifiche riguardano l’opposta fattispecie, relativa gli utili di fonte italiana pagati a società non residenti, per effetto delle modifiche apportate all’art. 27 comma 3-ter del DPR 600/73.

La norma previgente prevedeva l’applicazione di una ritenuta ridotta all’1,20%, agli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo alla sola condizione che tali proventi si qualificassero ai fini fiscali come dividendi.

Con la nuova formulazione dell’art. 27-ter, è ora previsto che, tale aliquota dell’1,20% resti applicabile solo in relazione alle partecipazioni societarie che rispecchiano i nuovi requisiti sopra descritti.

In ultimo, si rileva che la Legge di Bilancio ha, inoltre, reso obbligatoria la presenza delle suddette condizioni anche ai fini dell’applicazione del regime di esenzione IRES sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni aventi i requisiti PEX (art. 87 Tuir).

L’ambito temporale di applicazione

L’ art. 1, c. 54 della l. 199/2025 dispone che le nuove condizioni per l’applicazione della parziale esclusione o esenzione degli utili e delle plusvalenze si applicano:

  • alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026;
  • alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2026.


L’ art. 1, c. 55 della Legge di bilancio prevede che nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2026 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

 

 

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A cura del Team Corporate Tax

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