Nuovo Modello di Convenzione OCSE 2025: chiarimenti sulla stabile organizzazione nei modelli di lavoro da remoto

L’OCSE, con la pubblicazione del Model Tax Convention on Income and on Capital 2025 del 30 settembre 2026, ha recepito nel nuovo Modello di Convenzione gli aggiornamenti approvati dal Consiglio dell’OCSE il 18 novembre 2025, introducendo, tra le principali novità, nuove linee guida interpretative sull’applicazione dell’articolo 5 in materia di stabile organizzazione (Permanent Establishment – PE), con particolare riferimento ai modelli di lavoro transfrontaliero e, nello specifico, al fenomeno del lavoro da remoto (home or other relevant place).

L’intervento si inserisce in un quadro economico e organizzativo profondamente trasformato negli ultimi anni dalla diffusione dei modelli di lavoro flessibile e transfrontaliero, emersi durante la pandemia e poi stabilizzatosi come modalità ordinaria per molte categorie di lavoratori.

In tale contesto, l’OCSE ha ritenuto necessario aggiornare il Commentario al fine di chiarire in quali circostanze l’utilizzo di un home office situato in uno Stato diverso da quello in cui è ubicata un’impresa possa configurare una stabile organizzazione. Le nuove indicazioni, oggi pienamente trasfuse nella nuova edizione completa del Modello, mirano in particolare a garantire maggiore certezza alle imprese e ai lavoratori nell’applicazione delle regole convenzionali alle nuove modalità di lavoro transfrontaliero

Home office e criteri tradizionali della Stabile Organizzazione prima dell’aggiornamento

Ai sensi dell’articolo 5 del Modello OCSE, una stabile organizzazione è definita come “una sede fissa d’affari attraverso la quale l’attività di un’impresa è esercitata in tutto o in parte”.

Per anni la nozione di stabile organizzazione si è basata sul presupposto che un’impresa potesse essere tassata in un Paese a condizione che mantenesse in quello stesso una presenza stabile e un luogo fisico in cui svolgere l’attività economica.

Già nel 2017 il Commentario prevedeva dei riferimenti al cd. home office, sottolineando come l’abitazione di un dipendente potesse, al ricorrere di determinate condizioni, costituire una sede di affari dell’impresa, attribuendo particolare rilevanza alla circostanza che tale luogo fosse “a disposizione” dell’impresa.  

Tuttavia, la necessità di maggiore certezza in un’area in cui i modelli organizzativi post‑pandemia hanno reso più labili i confini tra flessibilità del lavoro e rischi fiscali ha portato l’OCSE a integrare il Commentario all’articolo 5 con indicazioni più dettagliate sulle circostanze in cui un’abitazione o altro luogo utilizzato dal lavoratore possa essere considerato una sede di affari dell’impresa. L’OCSE qualifica tali modifiche come un’evoluzione dei principi già esistenti, volta a adeguarne l’applicazione ai moderni modelli di lavoro.

L’aggiornamento del 2025

Le modifiche apportate al Commentario ribadiscono che il mero utilizzo di un’abitazione o di un altro luogo da parte di un dipendente non comporta automaticamente la configurazione di una sede di affari dell’impresa. La valutazione deve tener conto, tra gli altri elementi, della regolarità, della continuità e della natura delle attività svolte in tale luogo. Perde invece centralità il criterio della “disponibilità” del luogo per l’impresa, che in passato aveva assunto un ruolo quasi dirimente.

Tra i criteri interpretativi introdotti, assume rilievo una regola pratica di natura temporale secondo cui, qualora l’attività svolta dal lavoratore in una giurisdizione estera rappresenti meno del 50% del tempo di lavoro complessivo in un periodo di dodici mesi (mobili), tale luogo non dovrebbe essere considerato una stabile organizzazione. Qualora tale soglia venga raggiunta o superata, si rende invece necessaria un’ulteriore analisi delle circostanze del caso.

Il superamento della soglia temporale non è, tuttavia, di per sé sufficiente a fondare l’esistenza di una stabile organizzazione. Ulteriore elemento di valutazione riguarda l’esistenza di una ragione commerciale per lo svolgimento dell’attività in un determinato Stato. La stabile organizzazione tende, infatti, a configurarsi quando la presenza del soggetto in tale Stato agevola concretamente lo svolgimento dell’attività dell’impresa, ad esempio attraverso il contatto diretto con clienti o fornitori.

Al contrario, motivazioni legate esclusivamente a esigenze personali del lavoratore o alla mera convenienza organizzativa non sono, di per sé, sufficienti a configurare una stabile organizzazione. L’OCSE chiarisce che il fatto che un lavoratore svolge da casa le proprie mansioni, ad esempio per comodità personale, non è sufficiente a far configurare una stabile organizzazione.

L’home office può quindi diventare una sede dell’impresa solo ed esclusivamente se ciò ha ripercussioni apprezzabili in termini di impatto effettivo sulla realtà economica dell’impresa.

Resta inoltre chiarito che attività meramente preparatorie o ausiliarie non sono idonee a integrare una stabile organizzazione in base all’art. 5(4) del Modello

L’aggiornamento conferma dunque l’approccio case-by-case che caratterizza la disciplina della stabile organizzazione, pur offrendo criteri interpretativi più articolati per affrontare le nuove dinamiche del lavoro internazionale.

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A cura del Team Transfer Pricing, International Ruling

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