Modalità di svolgimento delle assemblee dopo la fine del regime emergenziale: analisi della Massima n. 216 del 15 dicembre 2025 – Consiglio Notarile di Milano

Insight M&A

Con la Massima n. 216 del 15 dicembre 2025, il Consiglio Notarile di Milano interviene in un momento di particolare rilievo per la governance societaria, chiarendo il quadro normativo applicabile allo svolgimento delle assemblee delle società di capitali a decorrere dal 1° gennaio 2026, data in cui cessa definitivamente il regime “emergenziale” previsto dall’art. 106 del d.l. 18/2020, introdotto all’inizio della pandemia da Covid-19 e successivamente prorogato più volte (da ultimo dall’art. 3, comma 14-sexies, d.l. 202/2024).

La Massima assume una funzione prevalentemente ricognitiva e sistematizzante: non introduce soluzioni radicalmente nuove, ma coordina e aggiorna gli orientamenti interpretativi già espressi dal Notariato milanese, alla luce delle evoluzioni normative, dottrinali e giurisprudenziali intervenute nel corso degli ultimi anni.
Ne emerge un quadro complessivo che consolida molte delle prassi adottate durante l’emergenza, pur ricollocandole nell’alveo della disciplina ordinaria del Codice Civile.

  1. La cessazione del regime emergenziale e il ritorno alla centralità dello statuto

La fine del regime di cui all’art. 106 d.l. 18/2020 segna il venir meno delle deroghe generalizzate che avevano consentito, anche in assenza di previsioni statutarie, lo svolgimento delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e il ricorso esteso al rappresentante designato.

Dal 1° gennaio 2026, le modalità di intervento e partecipazione alle assemblee tornano pertanto a essere disciplinate:

  • dalle norme del Codice Civile (in particolare artt. 2366, 2370 e 2479-bis c.c.);
  • dagli statuti sociali, cui viene restituito un ruolo centrale nella regolamentazione dell’organizzazione assembleare.

La Massima n. 216 evidenzia come l’esperienza emergenziale non venga “cancellata”, ma piuttosto assorbita e razionalizzata nell’interpretazione evolutiva delle norme codicistiche.

  1. Intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione: differenze tra S.p.A. e S.r.l.

Uno dei punti cardine della Massima riguarda le condizioni di legittimità dell’intervento dei soci in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

2.1. Società per azioni

Per le S.p.A., il Consiglio Notarile ribadisce con chiarezza il dato testuale dell’art. 2370, comma 4, c.c.:
l’intervento dei soci “a distanza” è consentito solo se previsto da una clausola statutaria, anche formulata in termini generici.

La Massima precisa che tale disposizione riguarda l’“intervento” in senso proprio, ossia la partecipazione dei soci al fine di discutere e votare le materie poste all’ordine del giorno. Ne consegue che la partecipazione “a distanza” di amministratori e sindaci non è soggetta alla medesima riserva statutaria, trattandosi di una presenza funzionalmente diversa rispetto all’esercizio del diritto di voto.

Questa distinzione appare particolarmente rilevante in termini operativi, poiché consente una gestione più flessibile delle riunioni assembleari anche in assenza di una revisione statutaria immediata.

2.2. Società a responsabilità limitata

Di segno opposto è la soluzione adottata per le S.r.l.
Nel silenzio della legge, la Massima afferma che l’intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione è ammissibile anche in mancanza di una specifica clausola statutaria, salvo espresso divieto.

Il Consiglio Notarile valorizza la struttura tipicamente “chiusa” e flessibile della S.r.l., richiamando precedenti orientamenti (in particolare la Massima n. 14/2004) e sottolineando come l’intervento “a distanza” possa considerarsi ormai fisiologico nel regime legale di tale tipo societario.

  1. Il ruolo dell’avviso di convocazione e le condizioni di partecipazione

Tanto nelle S.p.A. quanto nelle S.r.l., la Massima ribadisce che l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione è comunque subordinato alle condizioni stabilite nell’avviso di convocazione, salvo specifiche diverse regole dettate dallo statuto.

L’organo amministrativo (o il soggetto competente alla convocazione) può quindi (i) disciplinare le modalità di intervento dei soci; (ii) prevedere limiti o condizioni all’intervento “a distanza”; (iii) rinviare a comunicazioni successive la definizione delle specifiche tecniche, purché anteriori alla data dell’assemblea.

Si tratta di un profilo di particolare interesse pratico, in quanto consente di adattare di volta in volta l’organizzazione dell’assemblea alle esigenze concrete della società.

  1. Assemblea totalitaria e svolgimento “esclusivamente a distanza”

Un ulteriore chiarimento di rilievo riguarda l’ipotesi di assemblea totalitaria.

In presenza dei requisiti previsti dall’ art. 2366, comma 4, c.c. (rappresentanza dell’intero capitale sociale e partecipazione della maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo), la Massima afferma che l’assemblea può svolgersi interamente “a distanza”, anche in mancanza di alcuna clausola statutaria che preveda l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione.

Il consenso allo svolgimento dell’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione si desume dal comportamento concludente dei partecipanti, che, prendendo parte alla riunione, accettano implicitamente l’assenza di un luogo fisico comune.

  1. Luogo di convocazione, presenza fisica e funzione di verbalizzazione

La Massima dedica ampio spazio al tema del luogo di svolgimento dell’assemblea e della presenza fisica dei soggetti coinvolti.

Nel caso di assemblea convocata con indicazione di un luogo fisico, viene confermato l’orientamento già espresso dalla Massima n. 187/2020:

  • è necessaria e sufficiente la presenza nel luogo di convocazione del soggetto verbalizzante (segretario o notaio);
  • la presenza fisica del presidente non è richiesta, potendo egli valutare di essere in grado di dirigere i lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione, a seconda delle circostanze fattuali del caso concreto.

La necessità della presenza fisica del verbalizzante viene giustificata con riferimento alla funzione stessa della verbalizzazione, che consiste nella descrizione dei fatti accaduti (o potenzialmente accadibili) nel luogo indicato nell’avviso di convocazione.

Viene inoltre ribadito che clausole statutarie che richiedano la presenza del presidente e del segretario nel luogo dell’assemblea non impediscono, se formulate in termini generici, lo svolgimento dell’assemblea con partecipazione “a distanza” degli altri soggetti, consentendo anche la redazione successiva del verbale, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

  1. Assemblee “solo virtuali”

L’ultimo profilo affrontato dalla Massima – di particolare attualità – riguarda la possibilità di convocare assemblee senza indicazione di un luogo fisico, prevedendo esclusivamente un “luogo virtuale”.

Il Consiglio Notarile ribadisce che è legittima la clausola statutaria che imponga l’utilizzo esclusivo dei mezzi di telecomunicazione ed è parimenti legittima, salvo divieto statutario, la convocazione che indichi solo un luogo virtuale anche in assenza di una specifica clausola.

L’obbligo di indicare il “luogo dell’adunanza” ex art. 2366 c.c. viene interpretato in senso evolutivo, ritenendo che esso possa essere soddisfatto anche mediante l’indicazione della piattaforma informatica utilizzata.

Resta fermo il dovere dell’organo amministrativo di adottare soluzioni organizzative rispettose dei principi di buona fede, correttezza e parità di trattamento dei soci.

  1. Considerazioni conclusive e impatti operativi

La Massima n. 216/2025 rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la gestione delle assemblee societarie nel periodo post-emergenziale. Pur segnando il ritorno alla disciplina ordinaria, essa conferma che molte delle soluzioni sperimentate durante la pandemia possono trovare stabile cittadinanza nel sistema codicistico, purché correttamente inquadrate.

In un contesto in cui la flessibilità organizzativa rimane un’esigenza primaria, la Massima rafforza l’importanza della revisione delle clausole statutarie, soprattutto nelle S.p.A., di una gestione consapevole dell’avviso di convocazione e di un approccio coerente con i principi di corretto esercizio dei diritti sociali, nel rispetto delle regole ordinarie del Codice Civile.

Resta ferma, per le società con azioni negoziate in mercati regolamentati e/o in sistemi multilaterali di negoziazione, la disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente, relativa sia alle modalità di intervento diverse dalla partecipazione fisica sia al ricorso, anche esclusivo, al rappresentante designato.

 

A cura del Team M&A

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Fonti:

  • Massima n. 216 del 15 dicembre 2025 – Consiglio Notarile di Milano;
  • Massima n. 187 dell’11 marzo 2020 – Consiglio Notarile di Milano;
  • Massima n. 14 del 10 marzo 2004 – Consiglio Notarile di Milano.

 

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