La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sul sequestro di dispositivi informatici, ribadendo la centralità del principio di proporzionalità, definito come vero e proprio «canone di legittimità delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali».
Con la sentenza n. 38331 del 26 novembre 2025, la Suprema Corte si pone in contrasto con quelle prassi investigative caratterizzate da apprensioni indiscriminate di dati digitali.
La natura invasiva del sequestro informatico
Secondo la Cassazione, il sequestro di dispositivi informatici rappresenta una misura particolarmente invasiva della sfera personale, poiché l’accesso al supporto digitale consente non solo di acquisire informazioni relative ai fatti oggetto di indagine, ma di ricostruire un quadro estremamente ampio della vita privata dell’indagato, incidendo su abitudini, relazioni, movimenti, inclinazioni personali e idee.
Gli oneri motivazionali a carico del pubblico ministero
Proprio in ragione di tale impatto, la Corte chiarisce che la proporzionalità della misura deve essere verificabile ab origine. Ne consegue che il Pubblico Ministero, nel decreto di sequestro probatorio, è tenuto a indicare puntualmente:
- le ragioni che giustificano un sequestro esteso e onnicomprensivo, oppure le specifiche informazioni oggetto di ricerca;
- i criteri di selezione del materiale informatico;
- i tempi ragionevoli entro cui la selezione verrà effettuata, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.
Il divieto di motivazioni generiche
La Corte censura espressamente quelle decisioni che si limitano a richiamare:
- l’impossibilità di utilizzare chiavi di ricerca,
- la complessità del caso concreto,
- la necessità di un’analisi approfondita dei rapporti tra gli indagati.
Tali argomentazioni, se non adeguatamente specificate, configurerebbero un escamotage astrattamente idoneo a giustificare qualsiasi sequestro indiscriminato di dati telematici.
A cura del Team Criminal Law