Con la conversione del decreto-legge n. 116/2025, il legislatore ha profondamente inciso sulla disciplina dei rifiuti, introducendo nuovi delitti ambientali e ridefinendo l’intero apparato sanzionatorio in materia.
L’intervento normativo nasce da un’esigenza chiara: rafforzare la tutela dell’ambiente e della salute pubblica, contrastare con maggiore efficacia i fenomeni di illegalità diffusa e responsabilizzare in modo più incisivo gli operatori economici.
Dal modello contravvenzionale al modello delittuoso
Il tratto forse più significativo della riforma è rappresentato dalla trasformazione in delitti di numerose fattispecie prima qualificate come contravvenzioni. Abbandono di rifiuti, gestione non autorizzata, discarica abusiva e combustione illecita vengono oggi ricondotti a un sistema punitivo più severo, fondato su pene detentive e su una graduazione dell’offesa legata al pericolo o alla compromissione delle matrici ambientali.
L’obiettivo è evidente: colpire con maggiore incisività le condotte più insidiose, incidere sulla prevenzione speciale e promuovere una cultura della compliance ambientale, soprattutto in ambito imprenditoriale. In questa logica si inserisce anche l’ampliamento dei reati presupposto della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, che impone alle imprese un aggiornamento dei modelli organizzativi e dei sistemi di controllo ambientale.
Le prime criticità: proporzionalità e coordinamento normativo
Accanto agli aspetti positivi, tuttavia, la riforma solleva alcune questioni di tenuta sistemica che meritano attenzione. In particolare, l’inasprimento generalizzato delle pene rischia di creare squilibri sul piano della proporzionalità: in taluni casi, condotte di pericolo o violazioni formali legate all’assenza di autorizzazioni finiscono per essere punite in modo analogo – se non più severo – rispetto a fattispecie del codice penale che presuppongono un effettivo danno ambientale.
A ciò si aggiungono problemi di coordinamento con gli “ecoreati” introdotti nel Codice penale nel 2015. La parziale sovrapposizione tra le nuove fattispecie del Testo Unico Ambientale e i delitti di inquinamento o disastro ambientale pone interrogativi interpretativi non secondari, con il rischio di duplicazioni sanzionatorie e di concorsi apparenti di norme che potrebbero incidere sulla coerenza complessiva del sistema.
L’impatto sulle procedure estintive e sul sistema deflattivo
Un ulteriore profilo critico riguarda gli effetti della riforma sulle procedure estintive previste dagli artt. 318-bis e seguenti del D.Lgs. 152/2006. La trasformazione di molte contravvenzioni in delitti restringe notevolmente l’ambito applicativo di questi strumenti, che negli anni avevano svolto una funzione rilevante di deflazione e di ripristino tempestivo dello stato dei luoghi.
Il rischio è quello di un irrigidimento del sistema repressivo, che sacrifica meccanismi collaborativi e riparatori in favore di una risposta penale più severa, non sempre calibrata sulla reale offensività del fatto.
Responsabilità degli enti e prevenzione organizzativa
Sul versante della responsabilità degli enti, la riforma rafforza ulteriormente il ruolo dei modelli organizzativi e dei sistemi di gestione ambientale. L’estensione dei reati presupposto e l’orientamento sempre più rigoroso della giurisprudenza in tema di “vantaggio” dell’ente impongono alle imprese un approccio strutturato e sostanziale alla prevenzione del rischio ambientale.
Non si tratta solo di adeguamenti formali, ma di un ripensamento complessivo dei processi, dei controlli interni e della formazione, in una prospettiva che integra compliance penale, sostenibilità e responsabilità sociale.
A cura del Team Criminal Law