Con sentenza del 3 settembre 2025, il Tribunale dell’Unione europea (causa T-348/23) ha respinto il ricorso della Zalando contro la decisione della Commissione UE che il 25 aprile 2023 aveva designato l’omonima piattaforma online come “Very Large Online Platform” (VLOP) ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Service Act).
Secondo la Commissione UE, Zalando vanta un numero di destinatari attivi superiore a 45 milioni nell’Unione europea (pari a oltre il 10% della popolazione e, nel caso di specie, superiore a 83 milioni) con la conseguenza che la piattaforma è soggetta agli obblighi rafforzati previsti dal Digital Service Act e volti a tutelare i consumatori e contrastare la diffusione di contenuti illegali.
La qualifica di piattaforma on line di “dimensioni molto grandi” è derivata dal calcolo del numero di destinatari attivi, che comprende il numero di persone esposte alle informazioni provenienti dai venditori terzi nell’ambito del Partner Programm (strumento di Zalando attraverso il quale viene offerta ai partner la possibilità di vendere i propri prodotti direttamente sulla piattaforma, gestendo autonomamente le proprie offerte e strategie commerciali ma usufruendo della visibilità e del supporto degli strumenti di Zalando).
Zalando ha contestato avanti al Tribunale il calcolo effettuato dalla Commissione ma non è stata in grado di distinguere, tra gli oltre 83 milioni di persone che avevano utilizzato la sua piattaforma, quelle effettivamente esposte alle informazioni fornite dai venditori terzi nell’ambito del Partner Programm da quelle che non lo sono state. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto corretto considerate esposto a dette informazioni l’intero numero medio mensile di utenti della piattaforma.
Ciò in concreto significa che Zalando – così come Amazon, Apple e Google – entra a far parte del club dei VLOP con conseguenti obblighi accessori ai sensi del Digital Service Act (DSA).
Tra di essi: l’obbligo di analizzare e valutare gli eventuali rischi sistemici derivanti dal loro servizio (come ad es. la diffusione di fake news o la manipolazione delle elezioni) e adottare misure proporzionate per mitigarli (le valutazioni devono essere effettuate almeno una volta l’anno e la relativa documentazione conservata per almeno tre anni e comunicata alle autorità competenti su richiesta); mettere in atto misure efficaci, proporzionate e ragionevoli per attenuare tali rischi (art. 35 DSA); su richiesta della Commissione europea effettuare specifiche azioni, con un’enfasi particolare sui rischi che riguardano i bambini e i giovani, per affrontare minacce gravi alla sicurezza o alla salute pubblica (art. 36 DSA); sottoporsi a revisioni indipendenti (almeno annuali) volte a valutare la conformità ai relativi obblighi (art. 37 DSA);l’obbligo di fornire almeno un sistema di raccomandazione non basato sulla profilazione (art. 38 del DSA).
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Cristina è Senior Counsel del dipartimento di Intellectual Property. Si occupa di proprietà intellettuale e diritto industriale.
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