In attesa del rilascio dell’autorizzazione del Consiglio dell’UE all’adozione del meccanismo di reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica, è operativo il regime transitorio opzionale. Esso prevede che l’IVA dovuta sulle prestazioni rientranti nella disciplina sia versata direttamente dal committente in nome e per conto del prestatore, che resta comunque solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
Utilizzando il modello approvato con il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 309107 del 28 luglio 2025 è possibile comunicare l’opzione, nel presupposto che vi sia accordo in tal senso tra prestatore e committente (o, a seconda dei casi, subappaltante e subappaltatore).
L’opzione si considera effettuata dalla data di trasmissione del modello telematico (art. 1, co. 61, L. 207/2024) e, una volta esercitata, vincola prestatore e committente per un periodo minimo di tre anni.
La fattura delle prestazioni continua ad essere emessa dal prestatore secondo le regole ordinarie (art. 21 DPR 633/72), esponendo quindi, oltre all’imponibile, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta, con l’annotazione “Opzione IVA a carico del committente ex art. 1, comma 59, legge 207 del 2024”. Con la risposta alle FAQ del 10 settembre 2025, l’Agenzia ha inoltre chiarito che i dati dell’opzione esercitata telematicamente possono essere inseriti nel campo opzionale della fattura elettronica “2.1.3 (Dati contratto)”.
Il prestatore annota le fatture in modo distinto nel registro IVA vendite (art. 23 DPR 633/72), riportando separatamente l’IVA che, non essendo incassata né versata, non concorre alla liquidazione periodica e annuale.
Il committente registra le fatture ricevute nel registro IVA acquisti (art. 25 DPR 633/72), così da esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta e, anziché corrispondere l’IVA in pagamento del proprio debito commerciale, è tenuto a versarla all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura, senza possibilità di compensazione con propri crediti IVA.
Per i versamenti, l’Agenzia – con la Risoluzione n. 47/E del 20 luglio 2025 – ha istituito il codice tributo “6045”, denominato “IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’art. 1, comma 59, L. 207/2024”.
Rimane da segnalare che la legge 30 luglio 2025, n. 108, a decorrere dal 2 agosto 2025, ha incluso anche le agenzie per il lavoro tra i soggetti destinatari del regime in commento. Continuano ad essere esclusi, invece, i committenti soggetti pubblici, destinatari di split payment.
Cristina è Partner e Responsabile del dipartimento di IVA e Dogane. Svolge attività di consulenza principalmente nel campo delle operazioni internazionali.
Paolo è Senior Counsel del dipartimento VAT & Customs. Si occupa di pianificazione fiscale, pareri e ruling, rimborsi IVA, voluntary disclosure, registrazioni IVA per società estere e compliance quotidiana.