IRES al 20%: regole operative e chiarimenti sull’ordine di utilizzo delle riserve

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Con il DM 8 agosto 2025, pubblicato in G.U. n. 190 del 18 agosto 2025, il MEF ha dettato le regole di attuazione della c.d. IRES premiale, introdotta dalla legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). La misura prevede, solo per il periodo d’imposta 2025, una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%.

L’ambito soggettivo riguarda i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d) del Tuir, nonché gli enti non commerciali (lett. c), limitatamente al reddito d’impresa derivante dall’attività commerciale eventualmente svolta.

L’accesso al beneficio è condizionato a due requisiti cumulativi:

  • Da un lato, l’accantonamento ad apposita riserva di almeno l’80% dell’utile 2024. Il Decreto (art. 4) introduce una presunzione in base alla quale l’utile relativo al 2024 si considera accantonato “ad apposita riserva” se destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio (a tal fine, anche eventuali acconti sui dividendi si considerano non accantonati). Pertanto, ai fini in esame, costituisce utile accantonato l’utile dell’esercizio 2024 (soggetti “solari”) i) accantonato a qualsiasi riserva, ii) destinato alla copertura delle perdite di esercizi precedenti e/o iii) portato a nuovo.In assenza di utile nell’esercizio 2024, l’agevolazione non trova quindi applicazione.
  • Dall’altro, la destinazione ad investimenti qualificati, di almeno il 30% dell’utile accantonato (e comunque non meno del 24% dell’utile dell’esercizio 2023), relativi all’acquisto, anche in leasing, di beni materiali e immateriali “4.0” (L. 232/2016) e dei beni oggetto del credito d’imposta Transizione 5.0 (DL 19/2024). Gli investimenti, da realizzare tra il 1° gennaio 2025 e il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2025 (31 ottobre 2026 per i solari), non possono essere, in ogni caso, inferiori a 20.000,00 euro. Si segnala che la Relaziona illustrativa al DM 8.8.2025 ha chiarito che l’ammontare degli investimenti rilevanti deve essere comunque parametrato all’effettivo accantonamento.


In tema di cumulabilità, il DM precisa che la riduzione dell’aliquota IRES può affiancarsi ad altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi. Il beneficio, tuttavia, spetta solo nei limiti del costo rimasto effettivamente a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti di cui sopra.

Accanto agli obblighi patrimoniali e di investimento, il decreto conferma il rispetto di condizioni occupazionali, legate al mantenimento della base lavorativa e all’incremento degli organici secondo i criteri già fissati dal DM 25 giugno 2025 sulla maxi-deduzione per nuove assunzioni.

È prevista una decadenza dall’agevolazione se l’utile accantonato viene distribuito entro il secondo esercizio successivo al 2024 o se i beni agevolati vengono ceduti, dismessi o delocalizzati entro il quinto esercizio a quello nel quale è stato realizzato l’investimento. In tal caso, la maggiore imposta va riversata in sede di saldo per l’anno della violazione.

Un tema rilevante riguarda l’ordine di utilizzo delle riserve nel biennio di sorveglianza. Il decreto, all’ art. 7, comma 2, lett. b), stabilisce espressamente che, in caso di copertura perdite, si debbano considerare prioritariamente distribuite le riserve diverse da quelle costituite con l’utile 2024.

Nessuna regola è stata stabilita, invece, in caso di distribuzione delle riserve nel biennio di sorveglianza. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, in occasione dell’incontro Speciale Telefisco tenutosi il 18 settembre scorso, ha precisato che in tal caso, opera una presunzione “fiscale” di preventivo utilizzo delle riserve diverse da quelle alimentate dall’utile 2024 accantonato a riserva.
Pertanto, l’importo distribuito dovrà essere imputato preventivamente alla parte di riserva pregressa e non soggetta a vincolo fiscale; mentre, solo la distribuzione della quota vincolata dell’utile 2024 comporta la decadenza dall’agevolazione.

Segnaliamo, infine, che nel corso di Speciale Telefisco, è intervenuto anche il Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, che ha annunciato possibili interventi migliorativi all’istituto dell’IRES premiale, nonché, compatibilmente con le risorse disponibili, il tentativo di stabilizzare e tale beneficio, al momento disponibile per il solo 2025.



A cura del Team Corporate Tax

 

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