Il 17 ottobre 2025 è stato pubblicato in G.U. dell’Ue Reg. (UE) 2025/2083, che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (“CBAM”).
Il nuovo regolamento è destinato ad applicarsi a partire dal 1° gennaio 2026, data che segna l’inizio della fase definitiva del CBAM, successiva alla conclusione del periodo transitorio il 31 dicembre 2025.
Le modifiche danno attuazione agli obiettivi perseguiti dal Pacchetto “Omnibus”, presentato dalla Commissione europea, che mira a semplificare la normativa UE, salvaguardare la competitività delle imprese europee e ridurre gli oneri amministrativi delle piccole e medie imprese.
Di seguito, le principali novità che hanno interessato le modifiche:
- Esenzione de minimis – 50 tonnellate annue
È stata individuata la nuova soglia di 50 tonnellate basata sulla massa netta cumulativa delle merci importate in un determinato anno civile per importatore. La soglia unica basata sulla massa dovrebbe applicarsi a tutte le merci nei settori del ferro e dell’acciaio, dell’alluminio, dei fertilizzanti e del cemento, mentre restano escluse dall’esenzione le importazioni di elettricità e di idrogeno.
La Commissione europea può rettificare per l’anno successivo la soglia unica basata sulla massa qualora, sulla base dei dati relativi alle importazioni dei 12 mesi civili precedenti, il valore della soglia risultante si discosti di oltre 15 tonnellate dalla soglia applicabile.
- Autorizzazione per i dichiaranti CBAM autorizzati – deroga temporanea
Al fine di agevolare l’attuazione del Reg. (UE) 2023/956 è consentito agli importatori e ai rappresentanti doganali indiretti che hanno presentato la domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026 di continuare a importare le merci nel 2026, anche dopo aver superato la soglia unica basata sulla massa, in attesa della decisione in merito alla concessione dell’autorizzazione.
- Presentazione della dichiarazione CBAM – possibilità di delega a terzi
Il dichiarante CBAM autorizzato può delegare a terzi la presentazione della dichiarazione CBAM a un terzo, purché sia in possesso di un numero EORI e sia stabilito in un Paese dell’Ue. Il dichiarante CBAM autorizzato rimane a ogni modo responsabile della presentazione della dichiarazione CBAM.
- Scadenza per la presentazione della dichiarazione CBAM annuale – 30 settembre
I dichiaranti CBAM autorizzati, entro il 30 settembre dell’anno successivo all’anno di importazione delle merci, devono presentare la dichiarazione annuale e restituire il numero corrispondente di certificati (la prima nel 2027, per le importazioni del 2026).
Tale nuovo termine, in luogo della iniziale scadenza del 31 maggio, consentirebbe ai dichiaranti CBAM autorizzati più tempo per poter raccogliere le informazioni necessarie, garantire che le emissioni incorporate siano verificate da un verificatore accreditato e acquisire il numero corrispondente di certificati.
- Valori “default” o “effettivi” verificati
Gli importatori potranno scegliere di dichiarare le emissioni incorporate utilizzando valori predefiniti messi a disposizione dalla Commissione (senza obbligo di verifica), oppure valori effettivi (verificati da un soggetto accreditato).
- Riduzione del numero dei certificati CBAM se il prezzo del carbonio è stato già pagato in un paese terzo
I dichiaranti CBAM autorizzati possono chiedere una riduzione del numero dei certificati CBAM da restituire corrispondente al prezzo del carbonio pagato in qualunque paese terzo per le emissioni incorporate dichiarate.
- Vendita dei certificati CBAM – dal 2027
Per le emissioni incorporate nelle merci importate nel corso del 2026, la vendita dei certificati CBAM– prevista inizialmente per il 2026 – è stata rinviata al 1° febbraio 2027. I certificati saranno venduti dagli Stati membri, tramite piattaforma centralizzata.
- Nuova soglia del 50% trimestrale da garantire
I dichiaranti CBAM autorizzati devono garantire che il numero di certificati CBAM sul loro conto nel registro CBAM trimestralmente corrisponda ad almeno il 50% (invece dell’80% inizialmente previsto) delle emissioni incorporate nelle merci che hanno importato dall’inizio dell’anno. Inoltre, è integrata l’assegnazione gratuita delle quote EU ETS.
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Antonio è Partner del dipartimento IVA & Dogane. È responsabile per le attività di consulenza in materia doganale e tassazione indiretta dei prodotti energetici e alcolici
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